Cassazione Penale, Sentenza n. 35825/2023 del 28/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 9/2/2023 che aveva confermato la custodia in carcere nei suoi confronti per i reati di omicidio volontario, ricettazione e detenzione di arma comune da sparo. I motivi di impugnazione erano: (1) vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi riguardo ai reati di ricettazione e detenzione d'arma, sostenendo che dalle immagini video non si evinceva che l'oggetto occultato fosse una pistola; (2) vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, contestando la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio (assenza di comportamenti ostruzionistici dei parenti, rilievi già eseguiti) e denunciando l'asserita nullità dell'ordinanza per mancata indicazione del termine per il quale sussiste l'esigenza cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, nelle more del giudizio, il procuratore speciale del ricorrente ha depositato il 4 giugno 2023 una rinuncia al ricorso, corredata da apposita procura speciale a rinunciare. In conseguenza dell'inammissibilità, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 500. L'organo requirente aveva nel frattempo chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in forza della rinuncia intervenuta; l'art. 591, comma 1, lett. d) è richiamato come norma applicabile per la dichiarazione di inammissibilità in presenza di rinuncia.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
In base a questa norma la decisione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e la determinazione, in via equitativa, della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente alle spese e a 500 euro.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine al contenimento dell'esposizione dei motivi di ricorso, ossia il vincolo a esporre i motivi nei limiti strettamente necessari; la Corte non è entrata nel merito dei motivi sostanziali in ragione della rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, qualora sia valida e tempestivamente depositata con procura speciale ove richiesta, determina l'inammissibilità della causa e impedisce la decisione sul merito delle doglianze.
- Quando il giudizio viene estinto per rinuncia, il giudice può comunque condannare il ricorrente alle spese e disporre somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.1; pertanto la rinuncia non è neutra sotto il profilo economico.
- Le questioni sostanziali sulla sussistenza dei gravi indizi o sulla valutazione delle esigenze cautelari (es. pericolo di inquinamento probatorio, apprezzamento delle immagini video) vengono esaminate solo se il ricorso resta in vita; una rinuncia preclude tale esame e la possibilità di riforma dell'ordinanza.
- Per contestare la valutazione delle esigenze cautelari è necessario fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari (es. prova che non vi siano atti ostruzionistici o che le misure probatorie decisive sono già state compiute), mentre valutazioni puramente critiche sulla motivazione possono essere insufficienti.
- Nel valutare immagini e fotografie come elementi a sostegno dei gravi indizi, è richiesta una ricostruzione chiara e congruente: se dalle riprese non emerge chiaramente la natura dell'oggetto occorre argomentare tecnicamente la mancata identificazione e, se possibile, proporre acquisizioni probatorie alternative.
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