Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23808/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato i fatti originariamente contestati come appropriazione indebita nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o alle persone ex art. 393 c.p. e aveva rideterminato la pena. Con un unico motivo ha dedotto che, prima della scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione, la parte civile aveva rimesso la querela con atto del 3 febbraio 2026 e che tale remissione era stata contestualmente accettata; pertanto il reato, perseguibile a querela nella forma risultante dalla riqualificazione, doveva ritenersi estinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. Poiché nel caso concreto remissione e accettazione erano intervenute entro il termine per ricorrere, il reato risultava estinto. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    La norma è richiamata come base della riqualificazione dei fatti operata in appello; nella forma così individuata il reato è stato considerato perseguibile a querela, con conseguente estinzione per remissione validamente accettata.

  • art. 640 c.p.

Massime di principio

  • La remissione di querela, se intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione ed accettata dall'imputato, comporta l'estinzione del reato e deve essere rilevata anche d'ufficio nel giudizio di legittimità.
  • L'estinzione del reato per remissione di querela prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
  • Quando il fatto, a seguito di riqualificazione, ricade in un reato perseguibile a querela, la remissione validamente intervenuta travolge il giudizio di merito e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppropriazione indebita
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.