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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20477/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (emittente assegno)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento di un assegno di traenza non trasferibile, spedito per posta ordinaria e successivamente riscosso da un soggetto non legittimato. In primo grado il giudice di pace aveva deciso in senso favorevole alla società ricorrente, ma il Tribunale, in totale riforma, l'aveva condannata a pagare alla controparte € 1.420,00 oltre accessori e spese. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 1227 c.c. e 83 d.P.R. n. 156/1973, nonché del d.m. 26 febbraio 2007, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso il concorso di colpa della beneficiaria per avere spedito l'assegno con modalità ordinarie, esponendolo al rischio di sottrazione e indebito incasso; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933 e degli artt. 1218, 1176 e 1992 c.c., oltre a L. n. 445/2000 e circolare ABI, lamentando che il Tribunale avesse ritenuto negligente la condotta dell'operatore postale nella verifica dell'identità del presentatore, pretendendo un livello di diligenza più elevato di quello richiesto dagli standards applicabili.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo entrambi i motivi manifestamente fondati. Ha affermato che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche non trasferibile, integra una condotta che può concorrere causalmente nel danno, perché espone volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza. Ha inoltre ribadito che, nel pagamento di un assegno di traenza non trasferibile a soggetto non legittimato, la diligenza professionale della banca negoziatrice va valutata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., tenendo conto degli standard di settore e del diritto vivente, ma senza attribuire valore precettivo alla circolare ABI che suggerisce la richiesta di due documenti d'identità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato per il concorso colposo del creditore/mittente nella produzione del danno, in relazione alla spedizione dell'assegno con modalità non prudenti.

  • art. 83 d.P.R. n. 156 del 1973

    Evocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del servizio postale e alle modalità di spedizione.

  • d.m. 26 febbraio 2007

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina applicabile al servizio postale.

  • art. 43 r.d. n. 1736 del 1933

    Richiamato in tema di assegno di traenza e pagamento a soggetto non legittimato.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato quale parametro di responsabilità per il pagamento eseguito in modo non conforme.

  • art. 1176 c.c.

    La diligenza professionale della banca negoziatrice va valutata secondo questo parametro elastico, da riempire con gli standard del diritto vivente e della realtà sociale.

  • art. 1992 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel censurare la valutazione della responsabilità per il pagamento del titolo.

  • L. n. 445 del 2000

    Richiamata dalla ricorrente nella censura relativa alle modalità di identificazione del presentatore.

  • circolare ABI del 7 maggio 2001

    La Corte esclude che la circolare abbia portata precettiva vincolante; costituisce solo raccomandazione interna e non regola di diligenza giuridicamente imposta.

Massime di principio

  • La spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche se non trasferibile, può integrare un concorso di colpa del mittente quando il titolo venga sottratto e riscosso da soggetto non legittimato, poiché tale modalità di trasmissione espone volontariamente a un rischio evitabile.
  • Nel pagamento di un assegno di traenza non trasferibile a persona non legittimata, la responsabilità colposa della banca negoziatrice va valutata alla stregua della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., secondo gli standard di settore e il diritto vivente.
  • Le raccomandazioni contenute in circolari associative interne, prive di forza normativa o di consolidata rilevanza negli standard sociali e giuridici, non possono essere elevate a parametro vincolante di diligenza professionale.
  • Quando il giudice di merito omette di applicare i corretti criteri in tema di concorso di colpa e di diligenza professionale nell'identificazione del presentatore di un titolo, la decisione è cassabile con rinvio per nuovo esame conforme ai principi di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoInadempimento
RamiContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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