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Sentenza

Sentenza del 19/07/2022 n. 22603 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società impugnava la decisione che aveva ritenuto legittimo l'avviso di rettifica della rendita catastale relativo a un parco eolico. Il principale motivo di ricorso sosteneva che le torri (pali) eoliche non dovevano essere comprese nella base imponibile catastale in quanto, ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, costituiscono impianti/macchinari funzionali al processo produttivo (produzione di energia) e quindi esclusi dalla stima diretta. Altri motivi deducevano difetto/insufficienza di motivazione e mancata o insufficiente pronuncia circa l'erronea o sproporzionata quantificazione di singole voci della stima (valore del terreno e delle fondazioni; spese tecniche; oneri finanziari; profitto dell'imprenditore).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la questione della rilevanza catastale delle torri eoliche deve essere valutata dal giudice del merito (Commissione Tributaria Regionale) verificando se le torri svolgono, oltre a mera funzione passiva di sostegno, una funzione attiva ed essenziale nel processo di aerogenerazione (nel qual caso sono escluse dalla stima ai sensi della L. n. 208/2015). Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata e il giudizio è stato rinviato alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per riesaminare la rilevanza catastale delle torri e, conseguentemente, rideterminare la rendita. Gli altri motivi (insufficienza di motivazione e omissione di pronuncia sulle singole voci di stima) sono stati respinti: la Corte ha ritenuto che la motivazione era sufficiente e che non era configurabile omessa pronuncia, trattandosi di questioni già valutate in sede di merito.

Norme richiamate

  • Legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 21

    "la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare... è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi... sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La Corte richiama l'effetto esclusivo della norma: componenti funzionali al processo produttivo (anche se infisse al suolo) non devono essere conteggiate nella stima catastale. Occorre un accertamento specifico della loro funzionalità rispetto al processo produttivo per determinarne l'esclusione.

  • R.D.L. n. 652 del 1939 (disciplina catastale) e disposizioni regolamentari (D.P.R. n. 142 del 1949, art. 28, comma 2)

    Queste norme forniscono il quadro normativo tradizionale sulla nozione di immobile urbano e i criteri per la stima diretta (valore di costruzione a nuovo); l'Agenzia ha fatto leva su tali disposizioni per giustificare l'inclusione di strutture stabili nella rendita. Tuttavia la L. n. 208/2015 integra/modula questo quadro introducendo l'esclusione per impianti funzionali.

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 30 novembre 2012

    Documento tecnico-estimativo richiamato dall'Amministrazione come riferimento per la determinazione della rendita delle unità a destinazione speciale; utilizzato dall'Ufficio per motivare la stima diretta e l'inclusione di talune strutture nella rendita.

  • Circolari/Note dell'Agenzia delle Entrate (2/E 01/02/2016; Nota Direzione Centrale Catasto n. 60244 del 27/04/2016; 27/E 13/06/2016)

    Documenti di prassi con cui l'Amministrazione ha interpretato la L. n. 208/2015 includendo le torri eoliche tra le 'costruzioni' da valutare. La Corte segnala che la prassi non è vincolante rispetto al corretto significato legislativo della norma, che richiede l'accertamento della funzionalità impiantistica.

Massime di principio

  • La L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, esclude dalla stima catastale i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo: la qualificazione dipende dalla funzione/strumentalità rispetto al processo produttivo e non soltanto dalla stabile infissione al suolo.
  • Per le torri eoliche il giudice di merito deve accertare caso per caso se la torre è mero supporto passivo (costruzione rilevabile ai fini catastali) o componente essenziale e attiva del sistema di produzione (impianto escluso dalla stima).
  • La valutazione deve fondarsi su elementi tecnici probatori (progetti esecutivi, descrizioni funzionali, perizie, attestazioni tecniche, dati su progettazione e funzioni strutturali) e non su presunzioni puramente formali legate alla solidità o al fissaggio al suolo.
  • La prassi amministrativa (circolari) non esclude la possibilità che giudici e contribuente dimostrino l'effettiva funzionalità impiantistica: le circolari sono indicazioni interpretative ma non sottraggono al giudice l'accertamento concreto.
  • Le doglianze sul quantum della stima (valore del suolo, fondazioni, spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell'imprenditore) richiedono in sede di merito una verifica tecnica puntuale; in sede di legittimità l'insoddisfazione del giudice va censurata solo se la motivazione è del tutto mancante o illogica.
  • Per contestare la motivazione o l'omessa pronuncia occorre dimostrare che la decisione non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico o che è stata omessa una statuizione indispensabile; non è sufficiente chiedere un nuovo esame di merito.
  • Suggerito comportamento pratico: quando si impugna l'inclusione di componenti impiantistiche nella rendita, produrre documentazione tecnica che evidenzi la strumentalità della componente al processo produttivo (funzioni attive, modalità operative, dipendenza funzionale dal macchinario principale).

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