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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18294/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato ha impugnato la sentenza del GUP lamentando un vizio di motivazione, descritto come illogicità della motivazione in più punti. Il ricorso non conteneva censure riconducibili ai motivi tassativi ammessi contro la sentenza di patteggiamento, e cioè questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la doglianza proposta era estranea ai limiti di ricorribilità stabiliti per la sentenza di patteggiamento. Ha inoltre applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa. Il riferimento alla motivazione della sentenza di patteggiamento è stato richiamato per ribadire che essa è necessariamente conformata alla natura negoziale dell'istituto.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base procedurale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017

    indica i soli motivi di ricorso ammessi avverso la sentenza di patteggiamento; il vizio di motivazione dedotto non vi rientra.

  • art. 616 c.p.p.

    consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la declaratoria di inammissibilità secondo procedura de plano.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere la possibilità di non applicare la sanzione pecuniaria in mancanza di assenza di colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è proponibile ricorso per cassazione solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge; non è deducibile un generico vizio di motivazione o illogicità della motivazione.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento è necessariamente essenziale e va letta alla luce della natura negoziale dell'istituto, che presuppone l'accordo delle parti e l'attenuazione dell'onere motivazionale del giudice.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa.
  • La censura relativa alla sentenza di patteggiamento deve investire uno dei profili espressamente consentiti: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e decisione, qualificazione giuridica del fatto o legalità della pena o della misura di sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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