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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20525/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di appello avesse correttamente negato la pena sostitutiva, motivando sulla base dei precedenti e della prognosi di inidoneità della sostituzione a realizzare la finalità rieducativa. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Dai dati disponibili emerge che i motivi di ricorso erano diretti contro il diniego della pena sostitutiva della pena detentiva breve, in particolare della sostituzione in pena pecuniaria, già negata in primo grado e poi confermata in appello. La Corte di cassazione rileva che le censure riproducevano profili già esaminati e disattesi con argomenti giuridicamente corretti dal giudice di merito, e che la motivazione d'appello aveva valorizzato i precedenti dell'imputato e l'inidoneità prognostica della misura sostitutiva a soddisfare la funzione rieducativa della pena.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Costituisce il reato oggetto della condanna impugnata, ossia l'evasione.

  • pene sostitutive di pene detentive brevi

    Il diniego della sostituzione non può basarsi solo su gravità del fatto e pericolosità del soggetto, ma richiede una motivazione prognostica sull'inidoneità della pena sostitutiva a perseguire la funzione rieducativa.

  • art. 616 c.p.p.

    È implicitamente richiamato nella statuizione di condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre motivi già dedotti e disattesi in appello con motivazione giuridicamente corretta.
  • Il diniego della pena sostitutiva di una pena detentiva breve richiede una motivazione specifica e prognostica, non bastando il richiamo alla gravità del fatto o alla pericolosità del condannato.
  • Per escludere l'applicazione della pena sostitutiva il giudice deve spiegare perché, nel caso concreto, gli elementi considerati rendano la misura inidonea a realizzare la finalità rieducativa della pena.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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