Cassazione Penale, Ordinanza n. 41364/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare, deducendo: a) vizio di motivazione per l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; b) vizio relativo al diniego delle attenuanti generiche. La Corte rileva che tali censure non rientrano nei motivi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita l'impugnazione nei confronti della sentenza di patteggiamento ai soli casi tassativi di violazione di legge indicati dalla norma, con esclusione dei vizi motivazionali sui profili richiamati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che contro la sentenza di patteggiamento il controllo di legittimità è circoscritto alle sole violazioni di legge espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e non si estende al vizio di motivazione in ordine alla valutazione ex art. 129 c.p.p. o al diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come parametro per la verifica delle condizioni di proscioglimento, ma la sua omessa valutazione è stata ritenuta censura non deducibile nel ricorso contro patteggiamento se prospettata come vizio di motivazione
norma che limita tassativamente i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento alle sole violazioni di legge espressamente previste, escludendo il vizio di motivazione
richiamato in via comparativa come disciplina generale del ricorso per cassazione, derogata e ridotta dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
fondamento della declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e in camera di consiglio non partecipata
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dalla legge speciale; non sono deducibili vizi di motivazione se non si traducano in una delle specifiche violazioni di legge consentite.
- Il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento riguarda, tra gli altri profili, la volontà dell'imputato, la corrispondenza tra richiesta e decisione, la corretta qualificazione giuridica del fatto e la legalità della pena o della misura di sicurezza; restano fuori censure meramente argomentative o motivazionali.
- La deduzione dell'omessa valutazione dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di per sé ammissibile, nel ricorso contro patteggiamento, se formulata come doglianza sulla motivazione e non come violazione di legge nei limiti consentiti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando il ricorso sia proposto per ragioni non più consentite dalla legge.
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