Cassazione Penale, Ordinanza n. 35025/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudice dell’esecuzione della Corte d’appello di L’Aquila aveva rigettato la richiesta di applicare la disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condanna. Il condannato ha impugnato tale decisione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: a suo avviso, il giudice non aveva adeguatamente considerato l’omogeneità delle condotte, il fatto che i reati fossero stati commessi nell’arco di sette mesi e l’indigenza quale causa comune delle condotte. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e, in parte, dirette a ottenere una lettura alternativa degli atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure erano manifestamente infondate e, in parte, miravano a sollecitare una diversa valutazione non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice dell’esecuzione: la distanza temporale tra i fatti e gli elementi disponibili non consentivano di desumere che l’identità del disegno criminoso fosse presente sin dalla commissione del primo reato. L’omogeneità delle condotte e l’indigenza del ricorrente, in assenza di ulteriori elementi, non dimostravano un’unica deliberazione originaria e risultavano piuttosto sintomatiche dell’occasionalità dei fatti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il provvedimento impugnato, con il riferimento alla distanza di tempo tra i due fatti ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al di là della omogeneità delle condotte e dell’indigenza del ricorrente, non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l’unicità originaria deliberativa delle stesse se non l’essere queste l’indice sintomatico dell’occasionalità dei fatti
Per riconoscere la continuazione, l’identità del disegno criminoso deve essere riscontrabile sin dalla commissione del primo reato. La sola omogeneità delle condotte, la loro commissione in un periodo contenuto e una comune condizione di indigenza non bastano, se gli atti non offrono elementi idonei a dimostrare un’unica deliberazione originaria.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse richiede che l’identità del disegno criminoso fosse presente sin dalla commissione del primo reato e risulti da elementi concreti degli atti.
- L’omogeneità delle condotte, la relativa prossimità temporale e una comune condizione personale o economica non dimostrano, da sole, l’unicità originaria della deliberazione criminosa; in mancanza di ulteriori riscontri possono essere compatibili con la mera occasionalità dei fatti.
- È inammissibile la censura in cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, solleciti una lettura alternativa degli atti quando la decisione impugnata ha adeguatamente motivato.
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