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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11346/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Richiama l'art. 616 c.p.p. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non interviene sul merito della decisione di condanna per evasione, che resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sua responsabilità per evasione. Dal testo emerge che nel ricorso si deduceva, in sintesi, una diversa lettura delle risultanze probatorie rispetto a quella operata dai giudici di merito, oltre a doglianze sulla misura della pena irrogata e sul mancato riconoscimento di attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che il primo motivo mira a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento specifico, qui non adeguatamente indicato; quanto agli altri motivi, reputa la motivazione della sentenza impugnata sufficiente e non illogica anche sulla pena e sulle attenuanti.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera alternativa rilettura delle fonti probatorie, essendo preclusa alla Corte di cassazione la rivalutazione del compendio istruttorio già apprezzato dai giudici di merito.
  • La censura per travisamento della prova deve individuare specificamente il dato processuale asseritamente travisato e il suo decisivo rilievo; non è sufficiente contrapporre una diversa interpretazione delle emergenze probatorie.
  • Le doglianze sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche non sono sindacabili in cassazione quando la sentenza impugnata presenti una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, con esame delle deduzioni difensive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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