Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12293/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dei seguenti atti: 1) del decreto del 23 gennaio 2025, n. 0000155, comunicato in pari data, di esclusione dal concorso bandito con decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, per la classe A012; 2) del decreto del 10 marzo 2025, n. 0000697, comunicato in pari data, di esclusione dal concorso bandito con decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, per la classe A022; 3) dei corrispondenti verbali di valutazione da parte delle Commissioni esaminatrici; 4) dello stesso decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, nei limiti di seguito meglio illustrati; 5) della nota di data 27 aprile 2024 indirizzata alla ricorrente, avente a oggetto “richiesta integrazione documentazione”; 6) della nota direttiva del Ministero di data 15 marzo 2005, n. 540; ogni ulteriore atto presupposto, conseguente, connesso e comunque collegato, ancorché non noto ai ricorrenti negli estremi e nei contenuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10\7\2025: - delle graduatorie pubblicate per le classi di concorso A012 e A022 a conclusione delle procedure concorsuali cui si riferiscono gli atti impugnati, limitatamente alla parte in cui non includono la ricorrente e per quanto di stretto interesse di quest’ultima.

Giustizia amministrativa202504966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusioni dal concorso per le classi A-12 e A-22, verbali di valutazione, bando e graduatorie nella parte relativa alla mancata inclusione della candidata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, laureata in Storia secondo il vecchio ordinamento, aveva conseguito successivamente esami annuali integrativi nelle materie richieste e aveva svolto per anni supplenze nelle classi A-12 e A-22, risultando inclusa nelle graduatorie provinciali per le supplenze e ottenendo la convalida dei titoli e dei relativi punteggi. Dopo avere superato le prove scritte e orali del concorso, è stata esclusa perché l'amministrazione ha ritenuto carente il requisito dei crediti formativi nei settori L-FIL-LET/12 e L-LIN/01, applicando il requisito dei 12 CFU previsto per titoli conseguiti nel diverso regime delle lauree specialistiche e dell'integrazione del vecchio ordinamento. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost., dei principi di buona fede e leale collaborazione, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta e travisamento, in ragione del precedente riconoscimento amministrativo dei titoli ai fini dell'insegnamento e dell'affidamento maturato; 2) violazione di legge, sostenendo che, al momento del conseguimento degli esami integrativi, non fosse richiesto il possesso di 12 CFU per ciascun insegnamento, essendo sufficiente la natura annuale dei corsi. Con motivi aggiunti sono state impugnate anche le graduatorie finali. La ricorrente ha inoltre documentato il conseguimento dell'abilitazione per la classe A-22 e dei CFU relativi agli esami integrativi nel corso del giudizio.

La decisione

Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è stato accolto. Il TAR ha ritenuto assorbente il secondo motivo, ravvisando un difetto di istruttoria e di motivazione nelle esclusioni. Per le lauree vecchio ordinamento in Storia, il d.P.R. n. 19/2016, come modificato dal d.m. n. 259/2017, richiede che il piano di studi comprenda corsi annuali, o due semestrali, nelle materie indicate; la ricorrente aveva documentato di avere frequentato e superato nel 2007 corsi annuali integrativi nelle discipline pertinenti. Il Ministero non ha spiegato per quale ragione dovesse applicarsi a una laurea vecchio ordinamento il requisito dei 12 CFU riferito al diverso regime delle lauree specialistiche e dell'integrazione del vecchio ordinamento. Il giudice ha inoltre valorizzato il fatto che la stessa amministrazione, per diversi anni, aveva verificato e riconosciuto i titoli ai fini dell'inserimento nelle GPS e dell'affidamento di incarichi di insegnamento, consentendo alla candidata di maturare esperienza utile al concorso e di conseguire l'abilitazione. Tale condotta ha determinato un legittimo e incolpevole affidamento sulla validità del titolo, non risultando dichiarazioni o documenti non veritieri imputabili alla ricorrente. L'amministrazione avrebbe dovuto ponderare tali circostanze prima di disporre l'esclusione. Sono stati annullati i provvedimenti impugnati nei limiti dell'interesse della ricorrente, con obbligo dell'amministrazione di adottare le determinazioni conseguenti. Le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 1 e 3, d.d. 6 dicembre 2023, n. 2575

    La disposizione concorsuale è stata posta dall'amministrazione a fondamento delle esclusioni, ma la sua applicazione al titolo di vecchio ordinamento della ricorrente è stata ritenuta non adeguatamente istruita e motivata.

  • d.P.R. 19/2016

    Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina o letteratura latina, linguistica generale, storia, geografia.

    Per le lauree vecchio ordinamento in Storia, il requisito di accesso è verificato mediante la presenza nel piano di studi dei corsi annuali o semestrali indicati; il giudice ha ritenuto non chiarita l'applicabilità del requisito dei 12 CFU previsto per altri regimi di laurea.

  • d.m. 259/2017

    Modifica il d.P.R. n. 19/2016 in materia di classi di concorso e requisiti di accesso; la sua applicazione non è stata adeguatamente motivata con riferimento alla specifica laurea vecchio ordinamento della ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento impediscono una lettura tardiva e non univoca dei requisiti di accesso che contraddica il precedente riconoscimento amministrativo dei titoli e incida sull'affidamento incolpevole maturato dal docente precario.

  • artt. 2 e 3 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno dei principi di ragionevolezza, coerenza dell'azione amministrativa e tutela dell'affidamento; il giudice ha accolto la censura sostanziale attraverso l'accertamento del difetto di istruttoria e motivazione.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati quali espressione dei doveri di buona fede e leale collaborazione, rilevanti nella valutazione della condotta amministrativa e dell'affidamento del privato.

Massime di principio

  • Per l'accesso ai concorsi scolastici dei laureati secondo il vecchio ordinamento, quando la disciplina di riferimento richiede corsi annuali o due semestrali in determinate materie, l'amministrazione deve verificare e motivare specificamente la corrispondenza del percorso di studi a tale requisito; non può applicare automaticamente requisiti quantitativi di CFU previsti per un diverso regime di laurea.
  • L'esclusione da una procedura concorsuale fondata sulla carenza di requisiti curriculari è illegittima per difetto di istruttoria e motivazione quando l'amministrazione non chiarisce perché il requisito invocato sia applicabile allo specifico titolo di studio e non considera la documentazione relativa agli esami integrativi effettivamente sostenuti.
  • Il precedente riconoscimento, da parte degli uffici scolastici, della validità del titolo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie e dell'affidamento di incarichi di insegnamento costituisce elemento rilevante che l'amministrazione deve ponderare prima di disporre l'esclusione del candidato da un successivo concorso.
  • Il legittimo affidamento del docente precario sulla validità del titolo di accesso può essere tutelato quando deriva da plurimi e protratti atti di verifica e riconoscimento dell'amministrazione, accompagnati da esperienza di insegnamento nella medesima classe di concorso, purché non risultino documenti o dichiarazioni non veritieri imputabili all'interessato.
  • I principi di imparzialità e buon andamento ostano a un'interpretazione tardiva, non univoca e sfavorevole dei requisiti di accesso che contraddica la precedente condotta dell'amministrazione e vanifichi l'affidamento incolpevole maturato dal docente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.