Cassazione Penale, Sentenza n. 10373/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa sostenendo: 1) violazione del diritto di partecipazione e di assistenza tecnica perché l'appello era stato trattato in udienza camerale non partecipata dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 9/11/2020 n.149, senza che a lui e al difensore fosse notificato un nuovo avviso e senza tener conto di una tardiva richiesta di trattazione orale/partecipazione in presenza; 2) carenza o manifesta illogicita' della motivazione di merito in relazione all'inattendibilita' delle persone offese e alla valutazione delle condizioni economiche dell'acquirente, chiedendo di fatto una rivalutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che, dopo l'entrata in vigore del dl 9/11/2020 n.149, l'udienza d'appello potesse essere trattata in camera di consiglio non partecipata salvo richiesta perentoria scritta entro i termini previsti; nessuna richiesta valida era stata prodotta e la modifica del rito non richiedeva un avviso personale perché la conoscenza della norma si presume dalla pubblicazione. Sul secondo motivo ha escluso che la censura potesse essere accolta in Cassazione, trattandosi di una diversa valutazione delle prove operata congruamente dai giudici di merito; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Norma richiamata in quanto titolo di doglianza sulla motivazione e sulla regolarita' del procedimento impugnato; usata per delimitare il sindacato di legittimita' della Corte di cassazione.
artt. 177 e 178, cod. proc. pen.
Richiamati nell'ambito delle censure di nullita' formale e rispetto alle modalita' di citazione a giudizio e notifica degli atti; impiegati dal ricorrente per sostenere vizio di forma relativo all'udienza.
art. 23 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149
Disposizione emergenziale che autorizza la Corte di appello a decidere in camera di consiglio senza intervento delle parti salvo richiesta scritta per la discussione orale o per la comparizione; fissa termini perentori per la presentazione delle richieste e modalità telematiche di deposito delle conclusioni; centrale per la declaratoria di inammissibilita' del motivo processuale.
art. 1, comma 2, legge 18 dicembre 2020, n. 176 (conversione dl n.137/2020)
Disposizione che ha abrogato il dl n.149 ma ha salvato gli atti e gli effetti prodotti nel periodo di vigenza; giustificazione della validita' dell'udienza trattata secondo le norme del dl 149.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato a titolo di parametro per la legittimita' del rito camerale non partecipato (già previsto per la Cassazione), a dimostrazione che il procedimento senza difensori non e' in sé illegittimo.
Norma che disciplina la condanna alle spese e le sanzioni pecuniarie per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per la condanna del ricorrente alle spese e alla somma da versare alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000 (richiamata)
Richiamata per supportare la quantificazione della somma da destinare alla Cassa delle ammende e per il principio di equita' nella determinazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La modifica normativa del rito processuale (es. decreto-legge) produce effetti senza la necessità di avvisi individuali: la conoscenza si presume dalla pubblicazione; pertanto le parti devono informarsi sulle novita' normative e rispettare i termini perentori previsti.
- Se la legge emergenziale prevede la possibilità di trattare l'appello in camera di consiglio non partecipata con termini per la richiesta di comparizione, chi intende partecipare deve presentare la richiesta per iscritto entro i termini stabiliti; la mancata tempestiva richiesta rende legittimo il rito camerale non partecipato.
- La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione del merito o della prova: le censure che si limitano a chiedere diverso apprezzamento delle prove sono inammissibili, salvo che ci sia un macroscopico travisamento o una evidente incoerenza che riguardi entrambi i gradi di merito.
- Le questioni processuali relative alla validità dell'udienza devono valutare sia la normativa emergenziale applicabile sia il rispetto delle forme e dei termini da parte delle parti; l'ignoranza della norma non è scusabile.
- Il ricorso infondato o inammissibile può comportare condanne per spese e sanzioni (Cassa delle ammende); è opportuno valutare preventivamente la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso in Cassazione.
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