Cassazione Penale, Sentenza n. 29362/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che, pur avendo riconosciuto l'ipotesi attenuata ex art. 648, comma 4, c.p., avrebbe omesso di motivare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado; il ricorrente deduce violazione del divieto di reformatio in peius.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato: l'omessa esposizione espressa delle attenuanti generiche da parte del giudice d'appello non integra automaticamente la violazione del divieto di reformatio in peius quando il giudice d'appello abbia inflitto una pena sensibilmente più mite rispetto al primo grado, sicché le attenuanti possono essere ritenute implicitamente riconosciute. Tuttavia, poiché nel frattempo è maturata la prescrizione massima (dieci anni dal 10/12/2012), considerata anche la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17/3/2020 n.11, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n.176 (modificato dall'art.16 D.L. 30/12/2021 n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n.15)
procedimento trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
La Corte indica che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto in base alla disciplina emergenziale richiamata
ipotesi attenuata di cui al comma 4 dell'art. 648 c.p.
Il giudice d'appello ha applicato l'ipotesi attenuata della ricettazione riducendo la pena a mesi otto
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n.11
sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni
La sospensione straordinaria prevista per il periodo COVID è stata computata nel calcolo della prescrizione
Divieto di reformatio in peius (principio di diritto)
Il principio è richiamato e interpretato alla luce della giurisprudenza: non sussiste violazione quando il giudice d'appello, pur non motivando espressamente, ha imposto una pena più mite e dunque implicitamente ha riconosciuto le attenuanti
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013 (Rv. 256201)
Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013,Rv. 256201
Richiamata per sostenere che l'assenza di espressa motivazione non esclude il riconoscimento implicito delle attenuanti quando la pena inflitta risulti sensibilmente più mite
Massime di principio
- L'omessa motivazione sull'esclusione delle attenuanti generiche non determina automaticamente reformatio in peius se il giudice d'appello ha inflitto una pena sensibilmente minore rispetto al primo grado: in tali casi le attenuanti possono essere considerate implicitamente riconosciute.
- Il divieto di reformatio in peius tutela il ricorrente solo se l'appello (o l'atto impugnativo) comporta un peggioramento della sua posizione; bisogna dimostrare che il giudice d'appello abbia effettivamente aggravato la situazione del ricorrente rispetto al primo grado.
- Quando la prescrizione matura nel corso del procedimento, la Corte di cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato, anche se il motivo principale dell'impugnazione risulti infondato.
- Nel calcolo della prescrizione occorre considerare eventuali sospensioni o interruzioni straordinarie (es. misure di sospensione legate all'emergenza COVID-19), che possono incidere sul termine finale.
- Per evitare contestazioni, il giudice d'appello dovrebbe comunque affrontare esplicitamente le circostanze attenuanti riconosciute in primo grado e motivare eventuali ragioni di esclusione; la motivazione chiara previene incertezze interpretative e ricorsi.
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