Cassazione Penale, Ordinanza n. 13944/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era non specifico e meramente reiterativo di questioni già dedotte in appello e già disattese dalla Corte territoriale. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. La doglianza riproponeva censure già sollevate in appello e già esaminate e respinte dalla Corte territoriale. In concreto, la Corte d'appello aveva escluso la sussistenza del presupposto del pericolo attuale di danno grave alla persona, ritenendo insufficiente la sola e pregressa sistemazione della ricorrente con i propri prossimi congiunti in un campo nomadi.
Norme richiamate
La scriminante dello stato di necessità richiede il presupposto del pericolo attuale di danno grave alla persona; tale requisito non può essere desunto dalla sola pregressa situazione di sistemazione abitativa della ricorrente e dei familiari.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso non può limitarsi a riprodurre censure già formulate in appello e già valutate dalla sentenza impugnata, perché in tal caso è privo della necessaria specificità.
- La critica alla sentenza impugnata deve avere contenuto argomentativo effettivo e confrontarsi con la ratio decidendi della decisione di merito; la mera reiterazione di doglianze già disattese integra un motivo soltanto apparente.
- La scriminante dello stato di necessità non è configurabile in assenza di un pericolo attuale di danno grave alla persona, che non può essere ricavato da una mera condizione pregressa o generica di disagio abitativo.
Come è indicizzato
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