Cassazione Penale, Sentenza n. 3465/2023 del 26/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere sostenendo, in primo luogo, l'assenza delle esigenze cautelari concrete e attuali in considerazione del carattere risalente dei fatti a lei attribuiti; in secondo luogo, ha criticato la mancata osservanza dei criteri di adeguatezza e gradualità nella scelta della misura custodiale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha ritenuto irrilevante la sola anzianità degli episodi quando sussiste partecipazione a un'associazione a delinquere e una pluralità di reati seriali protrattisi nel tempo; ha valorizzato gli elementi probatori che indicano la perdurante operatività dell'organizzazione (tra cui annotazioni del 6 giugno 2022 e la prosecuzione delle condotte nonostante provvedimenti coercitivi del settembre 2020). La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'attualità del pericolo va valutata con una prognosi sulle possibilità di reiterazione, considerando modalità della condotta, personalità e contesto socio-ambientale. Per tali ragioni il gravame è stato respinto e la custodia è stata confermata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'elemento dell'attualità del pericolo come requisito prognostico non equiparabile all'imminenza di occasioni specifiche di recidiva: richiede valutazione delle possibilità di reiterazione sulla base di modalità della condotta, personalità dell'indagato e contesto, con approfondimento tanto maggiore quanto maggiore la distanza temporale dai fatti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite di specificità dei motivi di cassazione: il ricorso deve osservare i termini di specificità richiesti dalla norma, pena l'inammissibilità per aspecificità.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. con l. 18/12/2020, n. 176)
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; il procedimento ha tenuto conto delle conclusioni depositate ai sensi della disposizione.
Applicata la sanzione per il ricorso inammissibile: condanna al pagamento delle spese processuali e misura patrimoniale a favore della Cassa delle Ammende.
art. 94, comma 1-ter (menzione di procedura amministrativa/cancelleria)
Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia (il provvedimento è stato inviato agli uffici per gli atti di competenza).
Massime di principio
- Contestare la custodia cautelare con il solo argomento dell'anzianità dei fatti è insufficiente: il giudice valuta la persistenza del pericolo attraverso una prognosi sulla possibilità di reiterazione.
- L'attualità del pericolo non richiede la prova di specifiche occasioni imminenti di recidiva, ma un'analisi complessiva delle modalità della condotta, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale.
- In caso di partecipazione ad associazione a delinquere e di condotte seriali e prolungate nel tempo, il giudice potrà ritenere concrete le esigenze cautelari anche se i singoli episodi sono datati.
- Le doglianze generiche e non contestualizzate rispetto alle argomentazioni del giudice di merito sono destinate all'inammissibilità; il ricorso in cassazione richiede specificità rispetto ai punti decisionali.
- La valutazione di adeguatezza e gradualità della misura cautelare deve confrontarsi con l'effettiva capacità della misura minore di interrompere i legami criminali: se ciò non risulta, la misura più grave può essere confermata.
- Un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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