Cassazione Penale, Sentenza n. 7257/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania dell'11/06/2024 che aveva dichiarato inammissibile, come tardivamente proposto, il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. presentato da Fazio avverso il decreto di archiviazione emesso il 13/07/2023. Il ricorrente deduceva violazione ed erronea applicazione dell'art. 148 c.p.p., sostenendo che il termine per proporre il reclamo fosse iniziato a decorrere il 5/09/2023 (data di perfezionamento della notifica), atteso che l'accesso al fascicolo e una prima notifica erano avvenuti il 1/09/2023 ma la notifica si era perfezionata solo il 5/09/2023, e che il reclamo era stato proposto il 20/09/2023, dunque nei termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il Collegio ha ritenuto che la censura riguardasse una valutazione di intempestività del reclamo da parte del Tribunale e che, secondo la giurisprudenza consolidata, tale vizio non costituisce motivo di cassazione per abnormità: si tratta invece di una violazione di legge rimediabile mediante istanza di revoca al medesimo giudice che ha pronunciato l'ordinanza. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, al versamento in via equitativa della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il reclamo della persona offesa avverso il decreto di archiviazione; nel caso la sua tempestività è stata oggetto di contestazione, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione di tempestività operata dal Tribunale non sia rimediabile in cassazione mediante censura per abnormità.
Richiamato dal ricorrente come norma rilevante in relazione alla decorrenza dei termini dalla notifica; la Corte non ha però esaminato nel merito la specifica interpretazione della decorrenza ritenendo il mezzo inammissibile per ragioni procedurali.
Norma che consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad altre sanzioni economiche quando il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; qui è stata applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per i principi relativi all'applicazione delle ammende e alla necessità di valutare se il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistere tale colpa e ha comunque disposto il versamento di una somma equitativa.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 27695 del 20/05/2021, Cerroni)
Principio richiamato secondo cui l'ordinanza che abbia errato sulla tempestività del reclamo della persona offesa, dichiarandolo inammissibile senza previa instaurazione del contraddittorio, non è impugnabile per cassazione per abnormità ma presenta un vizio di violazione di legge rimediabile mediante revoca.
Massime di principio
- Se il giudice dichiara il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. intempestivo, la via corretta per contestare tale valutazione è, di norma, la richiesta di revoca al medesimo giudice o i rimedi previsti dalla legge, non il ricorso per cassazione per abnormità.
- La Corte di Cassazione non entra nel merito di una valutazione di tempestività del reclamo quando il vizio è qualificabile come violazione di legge rimediabile con provvedimenti in sede di merito o revoca; in tali casi il ricorso è spesso inammissibile.
- La decorrenza dei termini dalla notifica dipende dalla data del perfezionamento della notifica: se questa è contestata, è essenziale raccogliere e conservare tutte le prove (ricevute, atti di notifica, attestazioni) e sollevare tempestivamente l'eccezione nel provvedimento o mediante i rimedi procedurali appropriati.
- Prima di proporre ricorso per cassazione verificare se la questione sia invece rimediabile con istanze in sede locale (es. revoca) o altri mezzi impugnatori, per evitare la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese e ad ammende.
- Chi propone impugnazioni temerarî o manifestamente infondate rischia l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. e il pagamento di somme alla cassa delle ammende; valutare sempre la fondatezza e la natura del vizio denunciato.
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