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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37570/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Non è stata disposta la rifusione delle spese della parte civile, perché la relativa memoria era stata depositata fuori termine, con computo del termine in giorni liberi.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di minaccia. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza di appello per il mancato rispetto dei termini minimi a comparire, sostenendo che la citazione in appello non gli avrebbe garantito il termine previsto dalla legge. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione della decisione di merito per asserita illogicità, lamentando una diversa valutazione della rilevanza e attendibilità delle fonti di prova. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato perché la notifica del decreto di citazione in appello era avvenuta il 23 luglio 2024 per un'udienza fissata al 20 settembre 2024, dunque nel rispetto del termine applicabile ratione temporis; ha inoltre precisato che il nuovo termine di quaranta giorni introdotto dall'art. 601, comma 3, c.p.p. si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito, perché la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione del materiale probatorio a quella dei giudici di merito né riesaminare la tenuta logica della sentenza mediante un confronto con modelli argomentativi esterni. È stato anche rilevato che la motivazione di merito era adeguata e immune da vizi logici.

Norme richiamate

  • art. 601, comma 3, c.p.p.

    La disciplina del termine di quaranta giorni a comparire nel giudizio di appello, introdotta dal d.lgs. 150/2022, si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024.

  • art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma introduttiva della modifica dell'art. 601, comma 3, c.p.p. sul termine a comparire in appello.

  • Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095

    Richiamata per affermare la decorrenza applicativa della nuova disciplina dei termini a comparire in appello.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    Richiamata per ribadire il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione, precluso al raffronto con modelli argomentativi esterni e alla rivalutazione delle risultanze processuali.

Massime di principio

  • In tema di citazione in appello, il rispetto del termine a comparire va verificato secondo la disciplina temporalmente applicabile al caso concreto; la modifica introdotta dall'art. 601, comma 3, c.p.p. non opera automaticamente per ogni giudizio, ma solo per le impugnazioni proposte dal 1° luglio 2024.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ponderazione dell'attendibilità delle fonti, perché tale attività appartiene al giudice di merito.
  • La denuncia di illogicità della motivazione è ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale rilevante in cassazione; non può tradursi in un confronto astratto tra la motivazione impugnata e modelli alternativi di ragionamento.
  • Quando la sentenza di merito espone in modo coerente le ragioni della responsabilità e della sussistenza del reato, la censura di motivazione è destinata al rigetto o all'inammissibilità se mira soltanto a sostituire una diversa lettura delle prove.
  • In caso di ricorso inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende; la rifusione delle spese della parte civile presuppone il rispetto dei termini di deposito della relativa memoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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