Cassazione Penale, Sentenza n. 17784/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del G.I.P. del 25/09/2025 con cui era stata rigettata la richiesta di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di Sandoval Taboada Diego. Il G.I.P. aveva motivato il rigetto con la mancanza di documento identificativo certo e con l'assenza, negli atti, di elementi relativi all'attività lavorativa e alla situazione economico-patrimoniale dell'imputato, necessari per valutare la congruità della pena pecuniaria e l'eventuale conversione di una pena detentiva in pecuniaria. Il Procuratore della Repubblica aveva sostenuto violazione dell'art. 459 cod. proc. pen. e abnormità del provvedimento per presunto esercizio di poteri riservati al Pubblico Ministero; richiamava, fra l'altro, l'orientamento delle Sezioni Unite "Ksouri" (n. 20569/2018). La Procura generale aveva chiesto il rigetto del ricorso richiamando invece orientamenti che consentono al giudice di valutare la congruità della pena alla luce degli elementi disponibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in data 19/02/2026. Ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato che il Giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di decreto penale di condanna, può legittimamente valutare la congruità della pena pecuniaria e richiedere elementi sulla situazione economica/patrimoniale dell'imputato (ai fini della determinazione del valore giornaliero in caso di conversione). La mancanza di dati identificativi e di informazioni sul lavoro e sulle condizioni economiche di Sandoval Taboada giustificava la restituzione degli atti al Pubblico Ministero e non integrava atto abnorme né indebita surroga delle attribuzioni della pubblica accusa.
Norme richiamate
La verifica giudiziale sulla richiesta di decreto penale di condanna comprende la valutazione della congruità della pena pecuniaria (e della sua misura); tale verifica rientra nei poteri cognitivi del giudice e non configura indebita interferenza con le attribuzioni del Pubblico Ministero.
art. 450, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Per la conversione di pena detentiva in pecuniaria occorre tener conto delle condizioni economiche dell'imputato per determinare il valore giornaliero: l'assenza di elementi in tal senso può rendere necessario il rigetto o la restituzione della richiesta al P.M.
Sentenza Sezioni Unite Ksouri (n. 20569/2018)
Secondo tale pronuncia la verifica giudiziale può comprendere profili relativi all'applicabilità e alla misura della pena pecuniaria e alla congruità della pena; richiamata dal ricorrente come parametro generale.
Sez. 1, n. 23734 del 17/05/2024 (Anzalone)
Giurisprudenza richiamata nella sentenza che afferma la legittimità del rigetto da parte del G.I.P. se mancano accertamenti sulla situazione patrimoniale necessari per determinare la pena pecuniaria; conferma che tale valutazione è riconducibile ai poteri del giudice.
Sez. 4, n. 29349 del 22/05/2018 (Bini)
Pronuncia che esclude l'abnormità del provvedimento del G.I.P. quando la restituzione degli atti è motivata dalla mancata allegazione, da parte del P.M., di elementi idonei a determinare le condizioni economiche dell'imputato ai fini della conversione della pena.
Massime di principio
- Quando il G.I.P. è investito di una richiesta di decreto penale di condanna, ha il potere di verificare la congruità della pena pecuniaria e può richiedere elementi sulla situazione economico-patrimoniale dell'imputato; tale verifica non costituisce invadenza delle funzioni del P.M.
- La mancanza di documento identificativo certo e di informazioni su occupazione/condizioni economiche può giustificare il rigetto o la restituzione degli atti al P.M. perché impedisce la corretta determinazione del valore giornaliero per la conversione di pena.
- Per evitare il rigetto del decreto penale, il Pubblico Ministero dovrebbe allegare o acquisire elementi idonei a dimostrare la situazione patrimoniale/ Reddituale dell'imputato quando è rilevante la sostituzione di pena detentiva con pena pecuniaria.
- Il provvedimento del G.I.P. è considerato "abnorme" solo se concretamente si sostituisce alle scelte di esercizio dell'azione penale del P.M.; un accertamento sulla congruità della pena, motivato sui criteri legali, rientra nei poteri giudiziali e non è abnorme.
- Le precedenti pronunce della Cassazione confermano la necessità di motivare il rigetto con riferimento all'assenza di elementi oggettivi utili alla determinazione della pena pecuniaria.
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