Cassazione Penale, Sentenza n. 16296/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti deducono un unico motivo: violazione di legge (art. 273 e 274 c.p.p.) e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Sina: contesta che le intercettazioni ambientali e telefoniche non provino la sua compartecipazione alla detenzione di 453 grammi di cocaina (capo 12); sostiene che i riferimenti al denaro si spiegano con elargizioni per regolarizzazione lavorativa e non per droga e che non entrò nel capannone né cercò di fuggire. Belba: contesta la qualificazione dei colloqui telefonici e il ruolo attribuitogli (mera funzione di autista), evidenziando l'assenza al momento dell'arresto in flagranza e la possibile relazione lavorativa con Sineballa che giustificherebbe i contatti e l'interessamento per la sua tutela legale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i motivi riproponessero censure di merito già esaminate dal Tribunale del riesame senza specifici profili di legittimità. Il Collegio ha valutato sufficientemente motivata e logica l'ordinanza del riesame unitamente all'ordinanza del G.I.P., rilevando "gravi e plurimi elementi" a carico di entrambi: per Sina, la circostanza di giungere con Sineballa nel capannone sulla Ford Focus da lui guidata, la fuga del coindagato Tosku, intercettazioni che indicavano conoscenza del traffico e la mancanza di prova sulla liceità delle somme ricevute; per Belba, spiegazioni non convincenti, intercettazioni che evidenziavano preoccupazione per l'intervento dei carabinieri e il rapporto lavorativo con Sineballa non ritenuto esaustivo per escludere responsabilità. I ricorrenti non hanno dimostrato un "travisamento" decisivo delle intercettazioni né prodotto le trascrizioni complete. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento di €3.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende e alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Invocato per delimitare i limiti della motivazione e della articolazione del ricorso in cassazione (i ricorrenti hanno presentato le censure nei limiti strettamente necessari per la motivazione)
Norma richiamata dai ricorrenti come fondamento della censura di "violazione di legge" nell'impugnazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e di merito, non idonee a fondare il ricorso
Norma richiamata insieme all'art. 273 c.p.p.; invocata dai ricorrenti per contestare la legittimità del provvedimento, ma la Corte l'ha ritenuta non utilizzabile per superare la genericità delle censure
art. 73 T.U. stupefacenti
Norma sostanziale che individua il reato contestato (detenzione di stupefacenti); è il capo d'imputazione rispetto al quale sono stati valutati i gravi indizi
Norma richiamata per la condanna alle spese e al pagamento alla cassa delle ammende disposta per ciascun ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità
Massime di principio
- Il controllo di legittimità in Cassazione sulle misure cautelari è limitato: non è consentito un rinnovato giudizio di merito; va verificata l'adeguatezza logica e giuridica della motivazione del giudice del riesame.
- La mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze ("interpretazione alternativa") non integra di per sé vizio di legittimità; occorre dimostrare travisamento della prova quando si contesta l'interpretazione delle intercettazioni.
- Censure generiche che ripropongono argomentazioni di merito già valutate dal giudice del riesame sono inammissibili in Cassazione.
- Chi contesta l'interpretazione di intercettazioni deve fornire elementi concreti (es. trascrizioni integrali, indicazioni precise) per provare l'errore del giudice; l'assenza di tali elementi indebolisce la gravità della censura.
- Per la sussistenza dei "gravi indizi" è sufficiente un complesso di elementi convergenti (comportamenti in occasione dell'arresto, intercettazioni compatibili con la partecipazione, movimenti di denaro non giustificati) valutati dal giudice della cautela; tali valutazioni, se logicamente motivate, resistono al sindacato di legittimità.
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