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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16296/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti deducono un unico motivo: violazione di legge (art. 273 e 274 c.p.p.) e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Sina: contesta che le intercettazioni ambientali e telefoniche non provino la sua compartecipazione alla detenzione di 453 grammi di cocaina (capo 12); sostiene che i riferimenti al denaro si spiegano con elargizioni per regolarizzazione lavorativa e non per droga e che non entrò nel capannone né cercò di fuggire. Belba: contesta la qualificazione dei colloqui telefonici e il ruolo attribuitogli (mera funzione di autista), evidenziando l'assenza al momento dell'arresto in flagranza e la possibile relazione lavorativa con Sineballa che giustificherebbe i contatti e l'interessamento per la sua tutela legale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i motivi riproponessero censure di merito già esaminate dal Tribunale del riesame senza specifici profili di legittimità. Il Collegio ha valutato sufficientemente motivata e logica l'ordinanza del riesame unitamente all'ordinanza del G.I.P., rilevando "gravi e plurimi elementi" a carico di entrambi: per Sina, la circostanza di giungere con Sineballa nel capannone sulla Ford Focus da lui guidata, la fuga del coindagato Tosku, intercettazioni che indicavano conoscenza del traffico e la mancanza di prova sulla liceità delle somme ricevute; per Belba, spiegazioni non convincenti, intercettazioni che evidenziavano preoccupazione per l'intervento dei carabinieri e il rapporto lavorativo con Sineballa non ritenuto esaustivo per escludere responsabilità. I ricorrenti non hanno dimostrato un "travisamento" decisivo delle intercettazioni né prodotto le trascrizioni complete. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento di €3.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende e alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Invocato per delimitare i limiti della motivazione e della articolazione del ricorso in cassazione (i ricorrenti hanno presentato le censure nei limiti strettamente necessari per la motivazione)

  • art. 273, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti come fondamento della censura di "violazione di legge" nell'impugnazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e di merito, non idonee a fondare il ricorso

  • art. 274, cod. proc. pen.

    Norma richiamata insieme all'art. 273 c.p.p.; invocata dai ricorrenti per contestare la legittimità del provvedimento, ma la Corte l'ha ritenuta non utilizzabile per superare la genericità delle censure

  • art. 73 T.U. stupefacenti

    Norma sostanziale che individua il reato contestato (detenzione di stupefacenti); è il capo d'imputazione rispetto al quale sono stati valutati i gravi indizi

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e al pagamento alla cassa delle ammende disposta per ciascun ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Il controllo di legittimità in Cassazione sulle misure cautelari è limitato: non è consentito un rinnovato giudizio di merito; va verificata l'adeguatezza logica e giuridica della motivazione del giudice del riesame.
  • La mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze ("interpretazione alternativa") non integra di per sé vizio di legittimità; occorre dimostrare travisamento della prova quando si contesta l'interpretazione delle intercettazioni.
  • Censure generiche che ripropongono argomentazioni di merito già valutate dal giudice del riesame sono inammissibili in Cassazione.
  • Chi contesta l'interpretazione di intercettazioni deve fornire elementi concreti (es. trascrizioni integrali, indicazioni precise) per provare l'errore del giudice; l'assenza di tali elementi indebolisce la gravità della censura.
  • Per la sussistenza dei "gravi indizi" è sufficiente un complesso di elementi convergenti (comportamenti in occasione dell'arresto, intercettazioni compatibili con la partecipazione, movimenti di denaro non giustificati) valutati dal giudice della cautela; tali valutazioni, se logicamente motivate, resistono al sindacato di legittimità.

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