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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27656/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena (ammenda di 22.500 euro per occupazione senza titolo del demanio marittimo accertata il 12/7/2018). L'unico motivo era la violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunto ne bis in idem: la difesa sosteneva che una sentenza del Tribunale di Latina (Sez. distaccata di Gaeta) del 5/5/2006 aveva già deciso che le strutture non insistevano su suolo demaniale e che quindi quella condotta sarebbe stata già coperta dal giudicato di proscioglimento

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato la legittimità della revoca della sospensione condizionale della pena, ritenendo che il ne bis in idem non opera quando la condotta continuativa (reato permanente) perdura o si riprende in epoca successiva rispetto al fatto storico già giudicato. La revoca è stata giustificata anche dall'accertamento della prosecuzione dell'occupazione demaniale (documentata da note della Capitaneria di Porto del 21/3 e 13/8/2024). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (ex art. 616 c.p.p.) e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa come parametro del divieto di doppio giudizio (ne bis in idem); la Corte ha ritenuto che la norma non fosse violata perché il giudicato precedente riguardava fatti storici diversi e non poteva coprire la prosecuzione della condotta in epoca successiva

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende; la Corte di cassazione ha applicato tale principio disponendo il versamento di euro 3.000, non ravvisando colpa grave nella presentazione del ricorso

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 9988 del 19/12/2019 (Rv. 278534)

    Principio richiamato secondo cui, nel reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda il medesimo fatto storico accertato con sentenza irrevocabile; la prosecuzione o la ripresa della condotta in epoca successiva costituiscono un fatto storico diverso non coperto dal giudicato

Massime di principio

  • Il ne bis in idem opera solo se il secondo procedimento verte sullo stesso fatto storico già definitivamente accertato; la prosecuzione o ripresa di una condotta permanente in epoca successiva costituiscono fatti diversi non coperti dal giudicato
  • Se la sospensione condizionale della pena è subordinata a prescrizioni (es. demolizione e ripristino), la loro inadempienza accertata legittima la revoca del beneficio
  • Per opporre efficacemente il giudicato bisogna dimostrare l'identità temporale e fattuale tra la condotta già giudicata e quella contestata nel successivo procedimento
  • Le evidenze documentali (perizie, verbali di accertamento amministrativo come note della Capitaneria) che attestano la persistenza dell'illecito sono decisive per escludere l'applicazione del ne bis in idem
  • La presentazione di ricorsi manifestamente infondati può comportare l'obbligo di sostenere le spese processuali e il pagamento di somme equitative alla Cassa delle ammende

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