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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09702/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, escludendo la conversione in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 27 aprile 2024. Dall'ordinanza risulta che l'impugnazione era rivolta contro una sentenza di primo grado, ma i motivi erano tutti incentrati su vizi di motivazione riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. La Corte rileva che tali censure non sono proponibili con il mezzo prescelto, trattandosi di ricorso proposto ai sensi dell'art. 569 c.p.p. e non convertibile in appello, perché emergeva con chiarezza la consapevole scelta di impugnare con un rimedio diverso da quello consentito, pur essendo disponibile l'unico rimedio processuale corretto.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    I motivi dedotti dal ricorrente erano riconducibili ai vizi di motivazione, ma non erano ammissibili nel mezzo di impugnazione concretamente utilizzato.

  • art. 569 c.p.p.

    La Corte richiama il regime dell'impugnazione proponibile avverso la sentenza di primo grado e afferma che il ricorso non poteva essere utilizzato per censure di motivazione riservate ad altro mezzo.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1108 del 06/12/2022 dep. 2023, Rv. 284333

    È richiamato come precedente sul principio per cui non può disporsi la conversione del mezzo quando risulti la consapevole scelta di impugnare con un rimedio improprio.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione è proposta con un mezzo processuale non consentito per il tipo di censura svolta, il ricorso è inammissibile.
  • Non è ammessa la conversione dell'impugnazione in appello se dagli atti emerge in modo univoco che il ricorrente ha consapevolmente scelto un mezzo diverso da quello previsto dall'ordinamento, rifiutando il rimedio corretto.
  • Le censure esclusivamente attinenti a vizi di motivazione non possono essere veicolate attraverso un rimedio impugnatorio incompatibile con tale tipologia di doglianze.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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