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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26598/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello di Salerno, confermando la condanna pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania, aveva ritenuto un imputato responsabile di furto in abitazione pluriaggravato. Il ricorso per cassazione articolava due censure: con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del giudizio e un altro furto, commesso il 2 novembre 2022 e già definitivamente giudicato con sentenza del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania; con il secondo motivo si lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva illegittimamente escluso la pena sostitutiva solo perché l’imputato stava già espiando un’altra pena sostitutiva in diverso procedimento, senza svolgere la necessaria valutazione prognostica complessiva sulla sua affidabilità, sulla funzione rieducativa dell’istituto e sul rischio di reiterazione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la continuazione tra i due furti perché la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la sola omogeneità delle condotte come dato non sufficiente a dimostrare un programma criminoso unitario già esistente al momento del primo reato. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il diniego della pena sostitutiva era stato motivato in modo carente e illogico: il giudice di merito aveva fatto discendere il giudizio negativo dalla sola circostanza che l’imputato stesse scontando un’altra pena sostitutiva, invertendo così il corretto ordine logico della valutazione richiesta dall’art. 58 l. n. 689 del 1981, che impone di verificare la sussistenza di elementi negativi specifici sulla prognosi di adempimento delle prescrizioni e sulla finalità rieducativa. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente al punto relativo alla pena sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio; il ricorso è stato rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 58 l. n. 689 del 1981

    La scelta e l'applicazione delle pene sostitutive richiedono una valutazione prognostica complessa, fondata sui criteri dell'art. 133 cod. pen.; il diniego deve poggiare su elementi negativi specifici che rendano inidonea la pena sostitutiva rispetto alla rieducazione e al contenimento della recidiva.

  • art. 133 cod. pen.

    È il parametro richiamato per valutare gravità del reato, modalità del fatto, danno o pericolo cagionato, capacità a delinquere, precedenti, condotta e vita del reo ai fini dell'applicazione delle pene sostitutive.

  • art. 27, terzo comma, Cost.

    Le pene sostitutive sono lette come strumenti sanzionatori autentici, conformi alla finalità rieducativa e al principio di proporzione, da utilizzare anche in chiave di prevenzione generale e speciale.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    La riforma ha ridefinito le pene sostitutive come vere e proprie pene diverse da quelle edittali, applicabili dal giudice della cognizione in sostituzione della pena detentiva.

  • legge n. 689 del 1981

    Disciplina delle pene sostitutive, come modificata dal d.lgs. n. 150 del 2022.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un programma criminoso unitario già delineato, almeno nelle linee essenziali, al momento della commissione del primo reato; la sola omogeneità delle condotte o la contiguità temporale non bastano.
  • In tema di continuazione, gli indici sintomatici come omogeneità delle violazioni, identità del bene protetto e vicinanza spazio-temporale hanno valore meramente indiziario e non sostituiscono l'accertamento dell'unico disegno criminoso.
  • Ai fini dell'applicazione delle pene sostitutive, il giudice deve compiere una prognosi concreta e complessiva sulla capacità del condannato di rispettare le prescrizioni e sulla idoneità della pena a realizzare finalità rieducative e special-preventive.
  • Il diniego della pena sostitutiva non può fondarsi sulla mera assenza di elementi positivi favorevoli al condannato, ma deve essere sorretto dall'emersione di specifici elementi negativi che rendano inaffidabile il rispetto delle prescrizioni.
  • I precedenti penali e la gravità del fatto sono criteri rilevanti, ma devono essere valutati in modo puntuale e specifico, senza automatismi, verificando se essi siano concretamente ostativi all'efficacia della pena sostitutiva.
  • La circostanza che l'imputato stia espiando un'altra pena sostitutiva, di per sé sola, non basta a escludere la nuova applicazione se non è accompagnata da elementi concreti di inadempimento o di prognosi sfavorevole.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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