Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02241/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Stamato ha impugnato la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 648-bis c.p. deducendo due censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'ipotesi attenuata prevista dal quarto comma dell'art. 648-bis (sostenendo che il reato presupposto non fosse aggravato e quindi fosse applicabile la causa attenuante); 2) violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata risposta della Corte di appello alla specifica richiesta difensiva di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (sanzione sostitutiva).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo e inammissibile nel resto. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione relativa all'attenuante sulla provenienza della cosa era stata sollevata tardivamente (solo in memoria depositata dopo l'appello) e dunque non era ritualmente devoluta alla corte territoriale. Quanto al secondo motivo, ha accertato che la Corte di appello non ha fornito alcuna risposta, nemmeno implicita, alla richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, rilevando una lacuna motivazionale insuperabile in sede di legittimità. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle pene sostitutive e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto (per verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva ex art. 20-bis c.p. e artt. 58-59 L. 24 novembre 1981, n. 689). Ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso e ha disposto l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen. (ricettazione), quarto comma

    La norma relativa all'ipotesi attenuata è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la questione non ammissibile perché sollevata tardivamente e non devoluta nel gravame; quindi non è stata esaminata nel merito.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Indicata come criterio normativo per valutare la possibile applicazione della sanzione sostitutiva (lavoro di pubblica utilità) sul rinvio; il giudice del rinvio dovrà verificare i presupposti previsti da tale disposizione.

  • artt. 58-59 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Riferimento normativo per le sanzioni amministrative e le modalità di applicazione delle sanzioni sostitutive; la Corte del rinvio dovrà tener conto di queste norme nell'accertare la fattibilità della sostituzione con lavoro di pubblica utilità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata per la sintetizzazione dei motivi di impugnazione in cassazione; indicato nel ricorso che riassumeva i motivi nei termini di questa disposizione.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla trattazione scritta del procedimento di cassazione; anche menzionato nella giurisprudenza richiamata sul divieto di introdurre nuovi motivi non devoluti.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Citato nel contesto della disciplina dei 'motivi nuovi' a sostegno dell'impugnazione e della necessità che i nuovi motivi riguardino punti già enunciati nell'impugnazione; usato per motivare l'inammissibilità del primo motivo.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato per la conseguenza processuale dell'annullamento: la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità a seguito della decisione della Cassazione.

Massime di principio

  • Una questione sostanziale (es. applicazione di un'attenuante) che non sia stata devoluta in modo rituale ai giudici del merito (ossia sollevata tempestivamente nell'appello) può essere dichiarata inammissibile in cassazione se viene proposta tardivamente in memoria successiva.
  • La mancata risposta, anche implicita, da parte della corte territoriale a una specifica richiesta difensiva (ad es. applicazione di una sanzione sostitutiva) configura una lacuna motivazionale che può giustificare l'annullamento parziale della decisione e il rinvio per nuovo giudizio su quel punto.
  • La Cassazione può confermare l'affermazione di responsabilità e rendere irrevocabile la condanna pur annullando e rinviando esclusivamente la parte della decisione relativa alla determinazione o sostituzione della pena.
  • Al giudice del rinvio spetta valutare nel merito i presupposti per applicare misure alternative alla pena detentiva, attenendosi ai parametri indicati dalle norme richiamate (ad es. art. 20-bis c.p. e disposizioni della L. 689/1981).
  • Per ottenere che una determinata circostanza attenuante venga esaminata in sede di legittimità è necessario che la relativa censura sia stata tempestivamente e ritualmente proposta nelle fasi di impugnazione precedenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.