Cassazione Civile, Ordinanza n. 06157/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso per la registrazione di una sentenza del Tribunale di Napoli che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., aveva disposto l'esecuzione in forma specifica di una scrittura privata relativa allo scioglimento di una comunione ereditaria tra più germani, comprendente un appartamento e un terreno. La sentenza civile aveva attribuito a ciascun gruppo di coeredi beni o quote diverse, con reciproci trasferimenti di quote immobiliari. L'Agenzia riteneva che l'atto dovesse essere tassato come trasferimento oneroso di beni immobili, applicando la tariffa per gli atti traslativi, e non come divisione ereditaria. I contribuenti avevano ottenuto ragione in primo grado e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione, l'Agenzia deduceva con unico motivo violazione degli artt. 20, 21, 34 e 37 del d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 1, comma 1, e 3 della parte I della tariffa, anche in relazione all'art. 713 c.c., sostenendo che la fattispecie fosse stata erroneamente ricondotta alla disciplina della divisione, mentre avrebbe dovuto essere assoggettata all'imposta prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso di beni immobili, in particolare terreni agricoli e relative pertinenze.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha chiarito che, ai fini dell'imposta di registro, occorre guardare al rapporto tra il titolo di acquisto e la massa da dividere: quando i beni restano quelli già compresi nella comunione ereditaria e le attribuzioni tra coeredi si risolvono in una variazione meramente soggettiva, senza acquisizione di nuovi beni alla massa, la comunione deve essere considerata unica e di origine successoria. Perciò la reciproca cessione di quote tra coeredi non integra un autonomo trasferimento imponibile come compravendita o permuta, ma resta nell'alveo della tassazione della divisione. La Corte ha richiamato il principio già affermato in precedenza secondo cui la cessione di quota da un coerede all'altro, se non altera l'oggetto della comunione, non comporta pluralità di comunioni né nuovi trasferimenti tassabili. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ha escluso la non autosufficienza del ricorso, ritenendo sufficienti gli elementi espositivi della vicenda fattuale e processuale contenuti nell'atto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nel motivo di ricorso.
Richiamato come disposizione del TUR ai fini della corretta qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro.
Richiamato dall'Agenzia per sostenere la tassazione dell'operazione come permuta o trasferimento oneroso, ma la Corte ha ritenuto inapplicabile tale lettura al caso concreto.
La norma è interpretata nel senso che, nella divisione ereditaria, conta il rapporto genetico tra titolo e massa dividenda; la cessione di quota tra coeredi non crea nuova massa né pluralità di comunioni se i beni restano gli stessi già caduti in successione.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.
art. 1, comma 1, parte I, tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986
Invocato dall'Agenzia per la tassazione degli atti traslativi a titolo oneroso; la Corte ha escluso che la fattispecie vi rientrasse.
art. 3, parte I, tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986
Richiamato per la tassazione della divisione; la Corte lo ritiene la corretta base impositiva della fattispecie.
Richiamato dall'Agenzia in funzione di supporto alla tesi sulla disciplina della divisione ereditaria.
La sentenza civile registrata aveva disposto l'esecuzione in forma specifica della scrittura privata relativa allo scioglimento della comunione.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro sulle divisioni ereditarie, la qualificazione dell'operazione dipende dal rapporto tra il titolo genetico della comunione e i beni che compongono la massa dividenda: se i beni permangono quelli caduti in successione, la comunione resta unitaria e di origine successoria.
- La cessione di quota tra coeredi, quando non comporti l'acquisto di nuovi beni estranei alla massa ereditaria e si risolva in una mera variazione soggettiva dei partecipanti, non va assimilata a un autonomo trasferimento oneroso tassabile come compravendita o permuta.
- La presenza di più attribuzioni reciproche nell'ambito di uno scioglimento della comunione non implica automaticamente pluralità di comunioni o pluralità di atti imponibili: occorre verificare se l'oggetto della comunione sia stato realmente modificato.
- In tema di ricorso per cassazione, il requisito di autosufficienza è soddisfatto quando l'atto consenta di comprendere la vicenda sostanziale e processuale e le critiche rivolte alla sentenza impugnata senza necessità di integrazioni esterne.
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