Cassazione Civile, Ordinanza n. 22199/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un ordinanza del presidente del Tribunale che, rigettata l’istanza di ricusazione proposta dalla società contro due arbitri di un procedimento arbitrale, aveva liquidato le spese del subprocedimento in favore dei medesimi arbitri, condannando la società al pagamento. Gli arbitri avevano poi intimato precetto per il pagamento di tali spese; la società proponeva opposizione all’esecuzione sostenendo che il titolo fosse nullo o inesistente perché le spese erano state liquidate a favore di soggetti che non erano parti del subprocedimento e, inoltre, perché il provvedimento sarebbe stato emesso senza domanda e quindi radicalmente viziato, con conseguente proponibilità dell’accertamento negativo in ogni tempo. In cassazione, la società deduceva: 1) violazione degli artt. 91 e 815 c.p.c. per la nullità del titolo esecutivo; 2) violazione degli artt. 99, 100, 101 e 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello escluso l’abnormità del provvedimento e la sua nullità radicale; 3) violazione degli artt. 96 e 339 c.p.c. per avere confermato la condanna per lite temeraria sulla base della mera riproposizione di tesi già respinte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che il provvedimento presidenziale, pur erroneo nel contenuto perché le spese del rigetto della ricusazione non potevano essere liquidate in favore degli arbitri ricusati, non fosse abnorme né giuridicamente inesistente. Il vizio attiene infatti al contenuto dell’atto e non alla sua astratta esistenza, sicché non può essere fatto valere per la prima volta in sede di opposizione all’esecuzione minacciata, ma doveva essere dedotto con l’impugnazione propria del titolo esecutivo, identificata nel ricorso straordinario ex art. 111 Cost. per le statuizioni sulle spese. È stato invece accolto il terzo motivo: la Corte ha affermato che la semplice reiterazione di argomenti già disattesi non basta, da sola, a integrare la lite temeraria, occorrendo una condotta totalmente ingiustificabile e priva di normale prudenza; nella specie tale requisito non ricorreva, anche perché il provvedimento azionato era effettivamente errato, sebbene non impugnato nella sede corretta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione ex art. 96, comma 3, c.p.c. e, decidendo nel merito, è stata rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata. Le spese di appello sono state poste a carico della società; quelle di legittimità sono state compensate per due terzi e, per il residuo, poste a carico dei controricorrenti in solido.
Norme richiamate
in caso di rigetto dell’istanza di ricusazione le spese del subprocedimento non possono essere liquidate in favore dell’arbitro ricusato, ma della controparte vittoriosa sul punto; il provvedimento però non è per ciò solo abnorme o inesistente.
richiamato per contestare la regolazione delle spese, ma la Corte ne esclude la violazione nei termini prospettati dalla ricorrente solo quanto alla dedotta nullità del titolo.
richiamato insieme agli artt. 100, 101 e 112 c.p.c. per sostenere che il provvedimento sarebbe stato emesso senza domanda; la Corte non accoglie tale tesi.
richiamato dalla ricorrente sulla pretesa difetto di legittimazione/azione degli arbitri; la Corte esclude che ciò integri inesistenza del titolo.
richiamato dalla ricorrente nel quadro del vizio procedimentale dedotto; la Corte non lo ritiene decisivo.
richiamato per sostenere ultrapetizione o difetto di domanda; la Corte ritiene che il vizio, se esistente, attenga al contenuto e non all’inesistenza dell’atto.
la condanna per lite temeraria non può fondarsi automaticamente sulla mera riproposizione di tesi già disattese; occorre la totale ingiustificabilità della condotta processuale.
richiamato dalla ricorrente in relazione all’impugnazione della condanna ex art. 96 c.p.c.; la Corte accoglie il motivo sul punto.
costituisce il parametro formale di denuncia della violazione di legge per tutti e tre i motivi.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito rigettando la domanda ex art. 96 c.p.c.
art. 111 Cost.
indicato come rimedio esperibile contro l’ordinanza che statuisce sulle spese del subprocedimento di ricusazione, trattandosi di statuizione con efficacia di giudicato e senza altro mezzo di impugnazione.
norma processuale che regola la trattazione camerale nel procedimento di legittimità, richiamata solo per la cornice procedurale.
la domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dagli arbitri è stata infine rigettata perché infondata.
Massime di principio
- Un provvedimento giurisdizionale erroneo nel contenuto non è per ciò solo abnorme o inesistente: l’abnormità o l’inesistenza giuridica ricorrono solo quando manchi un requisito essenziale dell’atto o difetti la sua stessa astratta possibilità di esistenza, non quando si denunci un mero errore decisorio.
- Le doglianze contro un titolo esecutivo giudiziale devono essere fatte valere con l’impugnazione propria del titolo; non possono essere introdotte per la prima volta come nullità radicale in sede di opposizione all’esecuzione, salvo i casi eccezionali di abnormità o inesistenza.
- Nel subprocedimento di ricusazione arbitrale, se la ricusazione è rigettata, le spese non vanno liquidate in favore dell’arbitro ricusato, bensì secondo il criterio di soccombenza nei confronti della parte vittoriosa; l’errore sulla intestazione della condanna incide sul contenuto della decisione, non sulla sua esistenza.
- La condanna per lite temeraria non può essere desunta automaticamente dalla semplice riproposizione in appello o in cassazione di argomentazioni già respinte nei gradi precedenti: occorre la dimostrazione di una condotta processuale totalmente ingiustificabile e priva di normale prudenza.
- Quando la cassazione accoglie solo il motivo relativo alla responsabilità aggravata e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito rigettando la relativa domanda ex art. 384 c.p.c.
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