Cassazione Civile, Ordinanza n. 13189/2025 del 18/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro alle dipendenze di una RSA. I lavoratori hanno chiesto l'accertamento dell'inapplicabilità del CCNL sottoscritto il 22/03/2012 da AIOP con alcune sigle sindacali, nonché dell'accordo integrativo dell'11/06/2012, sostenendo che tali testi non potevano vincolarli perché non firmati dal sindacato UIL FPL cui erano iscritti. Hanno rivendicato l'applicazione del precedente CCNL del 23/11/2004, che prevedeva la propria ultrattività fino alla stipula di un nuovo contratto. Dopo un primo rigetto in entrambi i gradi di merito, la Cassazione aveva già cassato con rinvio la precedente decisione d'appello limitatamente alla questione della clausola di ultrattività e della disdetta del contratto collettivo. In sede di rinvio la Corte d'appello ha accolto le domande dei lavoratori, ma ha ritenuto non provata la disdetta del CCNL da parte della società e ha quindi applicato il CCNL del 2004, riconoscendo orario settimanale di 36 ore, 30 giorni di ferie, indennità di cui all'art. 61 del CCNL del 2005 e compensi per lavoro supplementare e ferie non godute. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 383, 394, 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non si era pronunciata sulla questione della disdetta unilaterale del CCNL, questione demandata dal giudice di legittimità, e che tale disdetta doveva considerarsi pacifica in fatto, sicché il giudice di rinvio non poteva esigere ulteriore documentazione né rimettere in discussione un accertamento già coperto da giudicato interno/implicito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società. Ha ritenuto fondato il motivo nella parte in cui denunciava che il giudice di rinvio aveva omesso di pronunciarsi sulla validità della disdetta del CCNL, questione che presupponeva un fatto storico già dato per pacifico e non più controverso nella sentenza rescindente. Secondo la Corte, il giudice di rinvio non poteva rimettere in discussione l'esistenza della disdetta per mancanza di documentazione, ma avrebbe dovuto valutare soltanto la sua validità ed efficacia, poiché la disdetta era stata già presupposta come avvenuta prima della scadenza del contratto collettivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione della disdetta e le altre questioni rimaste assorbite nei precedenti gradi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La nullità della sentenza è stata dedotta come vizio processuale per omessa pronuncia e violazione delle regole del giudizio di rinvio.
Richiamato quale parametro della funzione vincolante della sentenza rescindente e dei limiti del giudizio di rinvio.
Richiamato per sostenere che il giudice di rinvio non poteva riesaminare fatti e questioni già coperti dai limiti del rinvio.
Invocato per denunciare l'omessa pronuncia sulla questione della disdetta del CCNL.
Invocato per censurare il mancato rilievo della circostanza pacifica della disdetta già intervenuta in fatto.
art. 4, co. 2, CCNL 23/11/2004
La clausola di ultrattività è stata letta nel senso che il contratto conserva efficacia fino alla stipulazione di un nuovo contratto, con termine finale determinato nell'"an" ma non nel "quando".
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai principi di diritto e ai presupposti fattuali posti dalla sentenza rescindente: non può rimettere in discussione fatti storici già considerati pacifici o coperti da giudicato interno/implicito.
- Se la Corte di cassazione demanda al giudice di rinvio l'esame della validità o efficacia di una disdetta contrattuale, il rinvio non può trasformarsi in una nuova verifica dell'esistenza materiale della disdetta quando tale circostanza sia già stata presupposta dalla decisione rescindente.
- In presenza di clausola di ultrattività del contratto collettivo, la scadenza può essere collegata alla stipulazione di un nuovo CCNL; la questione decisiva diventa allora la validità ed efficacia della disdetta eventualmente intervenuta prima di tale evento.
- L'omessa pronuncia sul thema devolutum in sede di rinvio integra vizio di nullità della sentenza quando il giudice si sottragga a decidere sulla questione specificamente rimessa dalla Corte di cassazione.
- Il giudice di rinvio deve decidere anche sulle questioni rimaste assorbite nei precedenti gradi, secondo il perimetro tracciato dalla sentenza rescindente e dalle prove già acquisite o dedotte dalle parti.
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