Cassazione Penale, Sentenza n. 36226/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per coltivazione di 13 piante di cannabis indica, lamentando vizio della motivazione per carenza, illogicità e contraddittorietà: sostengono che la coltivazione era rudimentale e destinata all'uso personale, e che mancavano indicatori di destinazione allo spaccio (es. sistemi di irrigazione, strumenti di taglio, pesatura, confezionamento). Hanno dedotto tale censura come unico motivo ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per aspecificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato, seguendo l'indirizzo delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 12348/2019, "Caruso"): la coltivazione di 13 piante di varia altezza (0,5-1,80 m), con principio attivo non trascurabile (stima di 465 dosi), piantumazioni in periodi diversi, vicinanza a fonte idrica, occultamento in terreno incolto e difficoltà di accesso, sono indici compatibili con una disponibilità non riconducibile esclusivamente all'uso personale. I giudici hanno escluso che fossero ricorrenti tutti i "presupposti oggettivi" (tutti insieme) per considerare la coltivazione non punibile come uso esclusivamente personale. Di conseguenza i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata quale parametro formale per le censure in cassazione (specificazione dei motivi di ricorso); i ricorrenti hanno formulato il motivo ai sensi di tale disposizione, ma la Corte lo ha ritenuto aspecifico.
Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019 (Caruso)
Principio di diritto richiamato: la non punibilità della coltivazione per uso personale richiede la compresenza di tutti i "presupposti oggettivi" (es.: scarso numero di piante, modesto quantitativo di prodotto, tecniche rudimentali) e il nesso di immediatezza con la destinazione esclusiva all'uso personale; l'intenzione soggettiva non è di per sé rilevante.
Sez. 4, n. 20389 del 03/04/2021 (Mattucci) - non mass.
Precedente citato dai ricorrenti che riguardava una fattispecie oggettivamente diversa (coltivazione su balcone di 12 piante) e quindi non applicabile al caso di specie; la Corte segnala la differenza fattuale.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione delle sanzioni per l'inammissibilità: conferma che la sanzione pecuniaria può essere irrogata salvo che non risulti assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione della coltivazione come destinata all'uso personale richiede la compresenza di tutti i presupposti oggettivi (poche piante, modesto quantitativo, tecniche rudimentali) e va verificata con riferimento agli elementi di fatto concreti.
- Fattori oggettivi rilevanti che possono indicare destinazione diversa dall'uso personale includono: numero e dimensione delle piante, stima delle dosi ricavabili, piantumazioni in tempi diversi, occultamento del sito, vicinanza a fonti idriche e difficoltà di accesso per estranei.
- L'intenzione soggettiva dichiarata di uso personale è, di per sé, insufficiente a escludere la punibilità quando gli elementi oggettivi suggeriscono una disponibilità diffusa di sostanza.
- In cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi punto per punto con la motivazione dei giudici di merito; motivi generici o non ancorati alla motivazione sono dichiarati inammissibili.
- La proposizione di ricorso manifestamente infondata o aspecifica può comportare condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria salvo che non risulti assenza di colpa nella presentazione del ricorso.
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