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Sentenza

Sentenza del 13/11/2019 n. 29384 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'imposta di registro applicata a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla compagnia assicuratrice, quale garante fideiussore, nei confronti del debitore principale. La compagnia aveva pagato al creditore una somma relativa a un rimborso IVA successivamente risultato non dovuto e aveva poi agito in regresso per recuperarne l'importo. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che tale azione di regresso fosse autonoma e distinta dal rapporto principale soggetto a IVA; pertanto, il decreto ingiuntivo doveva scontare l'imposta di registro in misura proporzionale e non in misura fissa per il principio di alternatività IVA-registro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile l'imposta di registro proporzionale al valore della condanna. Ha affermato che il garante che agisce contro il debitore per ottenere il rimborso di quanto versato non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA, ma esercita un'azione autonoma di rimborso. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40

    Il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all'imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna.

    La norma è stata interpretata nel senso che il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non si applica quando il garante agisce in regresso per recuperare dal debitore quanto pagato al creditore. L'azione di rimborso del garante non costituisce una prestazione soggetta a IVA e il decreto ingiuntivo sconta quindi l'imposta di registro proporzionale.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato quale parametro processuale per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione della legge, in particolare dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il motivo relativo alla mancata limitazione dell'annullamento alla sola parte eccedente l'imposta fissa è stato dichiarato assorbito, poiché l'accoglimento del primo motivo ha comportato il rigetto integrale del ricorso della contribuente.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 18520 del 10 luglio 2019

    Il principio delle Sezioni Unite stabilisce che il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso, nei confronti del debitore principale, è soggetto a imposta di registro proporzionale, poiché il garante esercita un'azione di rimborso di quanto versato e non fa valere prestazioni soggette a IVA.

Massime di principio

  • Quando un garante o una compagnia assicuratrice paga il creditore in virtù di una fideiussione e successivamente agisce contro il debitore principale per recuperare quanto versato, l'azione di regresso è considerata autonoma rispetto al rapporto originario.
  • Il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante per il recupero della somma pagata non beneficia, in linea generale, dell'alternatività tra IVA e imposta di registro, perché l'azione ha natura restitutoria e non rappresenta una prestazione soggetta a IVA.
  • In situazioni analoghe, l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo deve essere calcolata in misura proporzionale al valore della condanna, anziché in misura fissa.
  • La qualificazione fiscale dell'operazione dipende dalla natura concreta del rapporto azionato nel decreto ingiuntivo: occorre distinguere il rapporto principale eventualmente soggetto a IVA dall'autonoma pretesa di rimborso esercitata dal garante.
  • Un orientamento giurisprudenziale successivo o chiarificatore delle Sezioni Unite può incidere sulla decisione e giustificare, come nel caso esaminato, la compensazione delle spese processuali.

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