Cassazione Penale, Sentenza n. 39191/2025 del 04/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione di consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo del 25/09/2025 per il reato di favoreggiamento di Habidu Rahman Khaksar (ricercato per omicidio). Il difensore ha dedotto tre censure: 1) mancata traduzione tempestiva del mandato nella lingua italiana (violazione dell'art. 6, comma 7, legge 22/04/2005 n.69); 2) carenza di descrizione delle circostanze di commissione del reato nel mandato (violazione dell'art. 6, comma 1, lett. a), legge n.69/2005) relativamente a momento, luogo e grado di partecipazione; 3) omissione del "locus commissi delicti" nel mandato e, conseguentemente, mancato rifiuto della consegna o mancata richiesta di informazioni supplementari ai sensi degli artt.16 e 18-bis della legge n.69/2005 per escludere che il reato sia stato commesso in tutto o in parte in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché non proposti in sede di appello (violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p. e limiti di cognizione della Cassazione), e, comunque, manifestamente infondati: l'arresto era avvenuto a seguito di segnalazione nel Sistema Informativo Schengen (art.11 legge n.69/2005) e il mandato è stato tradotto e trasmesso nel termine fissato dalla Corte di appello. Quanto al terzo motivo, è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in Cassazione e privo delle allegazioni fattuali richieste (art.187, comma 2, c.p.p.) per dimostrare che il reato fosse stato commesso in tutto o in parte in Italia. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n.69, art.6, comma 7
Richiede che il mandato di arresto europeo sia trasmesso tradotto; la Corte osserva tuttavia che l'arresto può fondarsi anche sulla segnalazione nel SIS e che la traduzione del mandato è stata successivamente fornita nei termini ordinati dalla Corte di appello.
legge 22 aprile 2005, n.69, art.6, comma 1, lett. a)
Esige che il mandato contenga la descrizione del fatto costituente reato (circostanze, momento, luogo, grado di partecipazione); nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto tale requisito soddisfatto dalla descrizione fornita nel mandato.
legge 22 aprile 2005, n.69, art.16, commi 1 e 2
Disposizioni relative ai casi in cui è obbligatorio o facoltativo rifiutare la consegna, con particolare riguardo alla territorialità del reato; la Corte ha ritenuto che il resistente non abbia fornito elementi per dimostrare la territorialità italiana e che l'onere probatorio spettasse al ricorrente.
legge 22 aprile 2005, n.69, art.18-bis, comma 1, lett. a)
Prevede la facoltà di richiedere informazioni supplementari all'autorità emittente per chiarire elementi rilevanti (come il luogo della commissione); la Corte ha ritenuto che, in assenza di specifiche allegazioni del ricorrente, non sussistesse l'obbligo di rifiuto né un profilo ostativo che imponesse richieste integrative.
legge 22 aprile 2005, n.69, art.11
Regola la segnalazione nel Sistema Informativo Schengen (SIS) come strumento che può legittimare l'arresto; la Corte ha ricordato che l'arresto è stato eseguito sulla base di una segnalazione SIS.
codice di procedura penale, art.606, comma 3
Limita la censura in Cassazione alle questioni già svolte nei precedenti gradi; la violazione di tale principio ha determinato l'inammissibilità dei motivi sollevati per la prima volta in Cassazione.
codice di procedura penale, art.609
Richiamato per il principio secondo cui la Corte di cassazione è limitata ai motivi proposti e alle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado; è stato applicato analogicamente alla materia del mandato d'arresto europeo.
codice di procedura penale, art.187, comma 2
Impone l'onere di allegazione delle circostanze fattuali essenziali quando si deduce una causa ostativa; qui la mancata allegazione da parte del ricorrente ha reso infondato il motivo relativo alla territorialità.
codice di procedura penale, art.616, comma 1
Autorizza la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per mandare il ricorrente a rifondere le spese.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle ammende; la Corte ha disposto l'applicazione dell'ammenda in misura equitativa (euro 3.000) non ritenendo il ricorso proposto con colpa grave.
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevati motivi di ricorso che non siano stati preventivamente dedotti nei gradi di merito: le censure nuove sono inammissibili ai sensi dell'art.606 c.p.p.
- Per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo è obbligatoria la conoscibilità del contenuto nella lingua dello Stato richiesto: ciò può avvenire tramite l'atto tradotto o tramite registrazione/segnalazione valida nel SIS; se il mandato è stato poi tradotto nei termini disposti, la consegna può comunque essere legittima.
- Il mandato deve descrivere sufficientemente il fatto contestato (circostanze, tempo, luogo, grado di partecipazione); però una descrizione anche sommaria ma chiara del comportamento può essere ritenuta sufficiente se consente di identificare l'incriminazione.
- Se si contesta la territorialità del reato (possibile causa di rifiuto della consegna), il ricercato deve allegare circostanze fattuali precise che consentano di ritenere che il reato sia stato commesso in tutto o in parte nel territorio nazionale; l'assenza di tali allegazioni rende il motivo infondato.
- La Corte di appello può ordinare la trasmissione della traduzione del mandato o fissare termini per ottenerla; il mero ritardo nella trasmissione non annulla automaticamente la legittimità dell'arresto se le condizioni previste dalla legge (es. segnalazione SIS e successiva traduzione) sono rispettate.
- Le impugnazioni manifestamente infondate o procedimentalmente inammissibili possono comportare la condanna alle spese e, nei casi previsti, al pagamento di una somma a titolo di ammenda in favore della cassa delle ammende.
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