Cassazione Civile, Ordinanza n. 06878/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
L'istante ha proposto domanda di correzione di errore materiale della precedente sentenza di Cassazione n. 10044/2022, deducendo che nel dispositivo era stata omessa la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La Corte ha preliminarmente esaminato il profilo del contraddittorio nel procedimento di correzione, osservando che il semplice deposito dell'istanza da parte della parte interessata, senza cura della notifica e degli ulteriori adempimenti, è inammissibile perché non può essere creato un tertium genus procedimentale rispetto all'art. 391-bis c.p.c.; tuttavia, nel caso concreto, la notificazione dell'istanza e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale era stata eseguita dal difensore istante a mezzo PEC nel termine previsto, sicché il contraddittorio doveva ritenersi integrato. Nel merito, dagli atti risultava che il difensore aveva effettivamente richiesto la distrazione delle spese in proprio favore con dichiarazione di antistatarietà, per cui l'omissione nel dispositivo costituiva errore materiale da correggere.
La decisione
La Corte ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della precedente sentenza, sostituendo la condanna alle spese in favore della parte con la condanna al pagamento delle spese in favore del difensore antistatario, Avv. Fabrizio Frezza, quale distrattario. Ha inoltre affermato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione. La correzione è stata ritenuta ammissibile perché il contraddittorio risultava integrato tramite notifica eseguita dal difensore istante.
Norme richiamate
disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali nelle pronunce della Corte di cassazione; non è ammissibile introdurre un procedimento diverso da quelli previsti dalla norma, ma l'istanza può convertirsi nel procedimento officioso di correzione se segue l'iscrizione a ruolo d'ufficio e il contraddittorio è integrato
richiamato per la fissazione dell'adunanza camerale e per la notificazione del decreto alle parti, ritenuta idonea a integrare il contraddittorio nel procedimento di correzione
presupposto implicito della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, oggetto dell'errore materiale da correggere
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale di una pronuncia della Corte di cassazione, non è ammissibile un'istanza che pretenda di istituire un autonomo modello procedimentale diverso da quello previsto dall'art. 391-bis c.p.c.
- Se, dopo il deposito dell'istanza di correzione, interviene l'iscrizione a ruolo d'ufficio e le parti originarie ricevono la notifica della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale con facoltà di depositare memorie, il contraddittorio deve ritenersi validamente integrato.
- L'omessa indicazione nel dispositivo della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario costituisce errore materiale emendabile quando dagli atti risulti che tale richiesta era stata effettivamente formulata.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non vi è, di regola, luogo a provvedere sulle spese del relativo subprocedimento.
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