Cassazione Penale, Sentenza n. 21864/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: (1) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la qualificazione come bancarotta fraudolenta distrattiva degli addebiti effettuati con carta di credito intestata alla società, non avendo la Corte risposto alle giustificazioni specifiche del ricorrente sulla pertinenza delle spese; (2) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa il bonifico effettuato in favore del Frustaci e la sua qualificazione come bancarotta fraudolenta distrattiva invece che come bancarotta preferenziale, senza valutare i criteri giurisprudenziali relativi al diritto al compenso, alla sua congruità e alla prestazione effettiva; (3) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla bancarotta documentale per sottrazione delle scritture contabili, con omissione di risposta alle argomentazioni e alle prove fornite dal Frustaci che sosteneva di avere consegnato le scritture al successore Stangoni; (4) violazione del divieto di reformatio in peius per avere la Corte di appello applicato d'ufficio le pene accessorie fallimentari, omesse dal primo giudice, in assenza di gravame del pubblico ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi terzo, primo, secondo e quarto, rilevando plurime carenze di motivazione da parte della Corte d'appello: mancata valutazione e risposta alle giustificazioni sugli esborsi con carta di credito, errata applicazione di criteri non conformi alla giurisprudenza sulla distinzione tra bancarotta preferenziale e distrattiva, motivazione incongrua circa la disponibilita' delle scritture contabili e illegittima applicazione delle pene accessorie in assenza di richiesta del Pubblico Ministero. Per tali ragioni la sentenza impugnata e' annullata e rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello.
Norme richiamate
r.d. n. 267 del 1942, art. 219, secondo comma, n. 1
Norma richiamata per la qualificazione della bancarotta fraudolenta aggravata; la Corte d'appello aveva unificato le condotte in un unico reato ai fini sanzionatori, ma la Cassazione ha censurato la motivazione sulla sussunzione delle singole condotte nella fattispecie aggravata
r.d. n. 267 del 1942, art. 216, ultimo comma
Prevede le pene accessorie fallimentari; la Corte di appello le aveva applicate integralmente, mentre la Cassazione ha ritenuto illegittimo il loro inserimento in appello in assenza di gravame del PM salvo che la legge le introduca di diritto e predeterminate nella specie e durata
art. 183 disp. att. cod. proc. pen.
«quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si è provveduto con la sentenza di condanna»
La disposizione stabilisce i presupposti per il procedimento esecutivo volto all'applicazione delle pene accessorie: la pena deve conseguire di diritto e essere predeterminata nella specie e nella durata; se tali condizioni non sussistono, non e' consentito che la Corte d'appello applichi in peius la pena accessoria senza impugnazione del PM
Richiamato implicitamente per il divieto di reformatio in peius: la Corte non puo' aggravare la posizione dell'imputato in appello in assenza di impugnazione da parte del PM, salvo ipotesi tassative
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv. 285115)
Richiamata in ordine al principio per la distinzione fra bancarotta preferenziale e bancarotta fraudolenta distrattiva: il giudice deve valutare se il diritto al compenso dell'amministratore sia fondato e la congruità del prelievo rispetto alla prestazione effettivamente resa
Massime di principio
- Il giudice di merito deve fornire una motivazione specifica e congrua quando rigetta giustificazioni puntuali dell'imputato: limitarsi ad affermazioni apodittiche sul dissesto societario non e' sufficiente.
- Per distinguere tra bancarotta preferenziale e bancarotta fraudolenta distrattiva occorre valutare l'esistenza di un diritto al compenso, la sua quantificazione o la sua correlazione a una prestazione effettiva e la congruità dell'importo prelevato rispetto all'impegno svolto.
- La bancarotta documentale per sottrazione richiede prova del dolo specifico; l'accusa deve dimostrare che le scritture sono state sottratte per ostacolare la ricostruzione patrimoniale e la Corte deve esaminare e motivare le contestazioni difensive relative alla consegna o perdita delle scritture.
- Il divieto di reformatio in peius impedisce alla Corte d'appello di aggravare la posizione dell'imputato in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, salvo che la legge preveda l'applicazione automatica di pene accessorie predeterminate; in mancanza di tali condizioni, l'applicazione d'ufficio delle pene accessorie e' illegittima.
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