Cassazione Penale, Sentenza n. 23035/2025 del 18/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di secondo grado: Dania Bordignon ha dedotto un unico motivo lamentando difetto assoluto di motivazione rispetto all'accertamento che avrebbe ceduto le quote societarie e ceduto l'incarico ad altro soggetto pur continuando ad agire come amministratrice di fatto; ha sostenuto che gli elementi indicati in appello (uso della PEC da parte di Mei, rapporti con il commercialista) non hanno ricevuto adeguata risposta. Massimiliano Mei ha proposto due motivi: per il fallimento UTENSILMACCHINE ha dedotto che le scritture contabili non esistevano già prima del suo ingresso e che la relazione del curatore e il disconoscimento della firma dimostrano l'assenza di responsabilità; ha altresì contestato l'insufficienza e l'illogicità della motivazione per le condanne relative agli altri due fallimenti (ED s.r.l. e MTB ELETTRODOMESTICI), sostenendo l'assenza del dolo specifico e la carenza probatoria rispetto alla distruzione/occlusione delle scritture.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in sostanza, richieste di rivalutazione del fatto e della prova, operazione non consentita in sede di legittimità salvo manifesta illogicità o travisamento probatorio, non dimostrati. Quanto a Bordignon, la Corte ha confermato che gli elementi probatori indicano la cessione delle scritture e la scelta deliberata di Mei come amministratore di comodo per occultarle, con conseguente responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale; ha richiamato l'obbligo del nuovo amministratore di verificare e ricostruire le scritture e la responsabilità dell'amministratore cessato. Quanto a Mei, la Corte ha ritenuto confermata la sua figura di "testa di legno" utilizzata ripetutamente per subentrare in aziende in crisi e favorire l'occultamento delle scritture, e ha considerato prove e indizi sufficienti a provare il dolo specifico. Conseguenze processuali: dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma ritenuta equo-congrua di euro 3.000.
Norme richiamate
Richiamata come fonte della relazione del curatore utilizzata in fase di merito per le valutazioni sulla documentazione contabile della società fallita.
Invocato per la declaratoria d'inammissibilità e per la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di somme a favore della cassa delle ammende.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 39160 del 4/10/2024, Barbieri, Rv. 287061)
Richiamata per il principio secondo cui sull'amministratore cessato permane la responsabilità per la tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e per l'occultamento al momento del passaggio di consegne.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 10968 del 31/1/2023, Di Pietra, Rv. 284304)
Usata per sostenere che specifici indicatori fattuali possono provare l'intenzionalità di arrecare pregiudizio ai creditori mediante occultamento delle scritture contabili.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015)
Citate per il principio che in Cassazione è preclusa la rivalutazione degli elementi di fatto adottati dal giudice del merito salvo manifesta illogicità della motivazione.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in tema di profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità e della possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili salvo che emergano elementi di manifesta illogicità o travisamento probatorio.
- Nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, l'amministratore subentrante ha l'obbligo di verificare la corretta tenuta delle scritture del predecessore, di ricostruire la documentazione mancante e di regolarizzare le scritture; il mancato adempimento può integrare responsabilità penale.
- L'amministratore cessato conserva responsabilità per la tenuta della contabilità nel periodo di sua gestione e per l'occultamento della documentazione al momento della consegna.
- La sussistenza di un comportamento sistematico (es. nomina ripetuta di amministratori "di comodo") e la coincidenza di più fallimenti in cui si riscontra lo stesso modus operandi possono costituire indizi significativi del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale.
- Le eccezioni difensive che pongono mere alternative interpretative senza indicare errori di fatto o di diritto chiari e specifici rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di spese e sanzioni accessorie (cassa delle ammende).
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