Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23035/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di secondo grado: Dania Bordignon ha dedotto un unico motivo lamentando difetto assoluto di motivazione rispetto all'accertamento che avrebbe ceduto le quote societarie e ceduto l'incarico ad altro soggetto pur continuando ad agire come amministratrice di fatto; ha sostenuto che gli elementi indicati in appello (uso della PEC da parte di Mei, rapporti con il commercialista) non hanno ricevuto adeguata risposta. Massimiliano Mei ha proposto due motivi: per il fallimento UTENSILMACCHINE ha dedotto che le scritture contabili non esistevano già prima del suo ingresso e che la relazione del curatore e il disconoscimento della firma dimostrano l'assenza di responsabilità; ha altresì contestato l'insufficienza e l'illogicità della motivazione per le condanne relative agli altri due fallimenti (ED s.r.l. e MTB ELETTRODOMESTICI), sostenendo l'assenza del dolo specifico e la carenza probatoria rispetto alla distruzione/occlusione delle scritture.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in sostanza, richieste di rivalutazione del fatto e della prova, operazione non consentita in sede di legittimità salvo manifesta illogicità o travisamento probatorio, non dimostrati. Quanto a Bordignon, la Corte ha confermato che gli elementi probatori indicano la cessione delle scritture e la scelta deliberata di Mei come amministratore di comodo per occultarle, con conseguente responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale; ha richiamato l'obbligo del nuovo amministratore di verificare e ricostruire le scritture e la responsabilità dell'amministratore cessato. Quanto a Mei, la Corte ha ritenuto confermata la sua figura di "testa di legno" utilizzata ripetutamente per subentrare in aziende in crisi e favorire l'occultamento delle scritture, e ha considerato prove e indizi sufficienti a provare il dolo specifico. Conseguenze processuali: dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma ritenuta equo-congrua di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 33 l. fall.

    Richiamata come fonte della relazione del curatore utilizzata in fase di merito per le valutazioni sulla documentazione contabile della società fallita.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Invocato per la declaratoria d'inammissibilità e per la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di somme a favore della cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 39160 del 4/10/2024, Barbieri, Rv. 287061)

    Richiamata per il principio secondo cui sull'amministratore cessato permane la responsabilità per la tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e per l'occultamento al momento del passaggio di consegne.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 10968 del 31/1/2023, Di Pietra, Rv. 284304)

    Usata per sostenere che specifici indicatori fattuali possono provare l'intenzionalità di arrecare pregiudizio ai creditori mediante occultamento delle scritture contabili.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015)

    Citate per il principio che in Cassazione è preclusa la rivalutazione degli elementi di fatto adottati dal giudice del merito salvo manifesta illogicità della motivazione.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in tema di profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità e della possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili salvo che emergano elementi di manifesta illogicità o travisamento probatorio.
  • Nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, l'amministratore subentrante ha l'obbligo di verificare la corretta tenuta delle scritture del predecessore, di ricostruire la documentazione mancante e di regolarizzare le scritture; il mancato adempimento può integrare responsabilità penale.
  • L'amministratore cessato conserva responsabilità per la tenuta della contabilità nel periodo di sua gestione e per l'occultamento della documentazione al momento della consegna.
  • La sussistenza di un comportamento sistematico (es. nomina ripetuta di amministratori "di comodo") e la coincidenza di più fallimenti in cui si riscontra lo stesso modus operandi possono costituire indizi significativi del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale.
  • Le eccezioni difensive che pongono mere alternative interpretative senza indicare errori di fatto o di diritto chiari e specifici rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di spese e sanzioni accessorie (cassa delle ammende).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.