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Sentenza

Sentenza del 04/11/2015 n. 22505 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti avevano impugnato due avvisi di liquidazione dell’imposta di registro e delle relative sanzioni: uno relativo alla registrazione di un decreto ingiuntivo, poi revocato, e l’altro alla registrazione di una scrittura privata del 4 gennaio 1991 di cessione d’azienda, enunciata nel decreto. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso limitatamente all’imposta sul decreto ingiuntivo; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza del 26 maggio 2009, aveva confermato l’insussistenza dell’imposta sul decreto revocato, ma aveva ritenuto dovuta quella sulla scrittura privata, respingendo l’eccezione di decadenza. In Cassazione i contribuenti hanno denunciato, da un lato, omessa pronuncia su alcuni motivi d’appello in violazione dell’art. 112 c.p.c.; dall’altro, motivazione contraddittoria e insufficiente, sostenendo che la scrittura fosse già stata menzionata in una sentenza del Tribunale di Viterbo del 1997 e che, quindi, l’ufficio ne avesse avuto conoscenza prima del decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto era formulato in modo generico e non consentiva di enunciare un principio utile a risolvere la controversia. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: i ricorrenti non avevano riportato il contenuto della sentenza del Tribunale di Viterbo, rendendo la censura priva di autosufficienza, e contestavano in sostanza una valutazione di merito senza indicare specifiche risultanze ritualmente acquisite che avrebbero imposto una diversa conclusione. È rimasta quindi ferma la decisione regionale sulla debenza dell’imposta relativa alla scrittura privata e sull’assenza del presupposto per l’imposta relativa al decreto ingiuntivo revocato. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia deve essere formulata attraverso un quesito di diritto specifico e idoneo a individuare il principio richiesto; una domanda generica non consente l’esame del motivo.

  • Art. 360, n. 5, c.p.c.

    La contestazione della motivazione non può risolversi in una richiesta di rivalutare i fatti. Il ricorrente deve indicare le risultanze processuali specifiche, ritualmente acquisite e decisive, che sarebbero state trascurate o valutate in modo incongruo.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76

    La questione di decadenza dalla liquidazione dell’imposta dipende dall’individuazione dell’atto dal quale l’ufficio abbia potuto conoscere la scrittura privata; nel caso concreto la CTR aveva individuato tale atto nel decreto ingiuntivo, e la Cassazione non ha riesaminato questa valutazione di merito.

Massime di principio

  • In Cassazione, la denuncia di omessa pronuncia non è sufficiente se il quesito di diritto è generico: occorre indicare con precisione la questione rimasta senza risposta e il principio giuridico richiesto.
  • Chi contesta la motivazione su una ricostruzione fattuale deve riportare gli atti rilevanti o il loro contenuto essenziale e indicare quali risultanze, già ritualmente acquisite, avrebbero potuto condurre a un esito diverso; altrimenti la censura può essere inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La Cassazione non è un terzo grado di merito: non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice d’appello quando la critica si limita a contrapporre una diversa ricostruzione senza evidenziare un vizio ammissibile.
  • Quando la decadenza dalla liquidazione dipende dal momento in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza di un atto, è decisivo individuare e documentare quale atto abbia reso possibile tale conoscenza; la ricostruzione fattuale del giudice di merito, se contestata in Cassazione, deve essere censurata con motivi autosufficienti e puntuali.

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