Cassazione Penale, Ordinanza n. 10416/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. Il ricorso, presentato tramite difensore, risultava sostanzialmente diretto a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In particolare, l'unico motivo denunciava mancanza e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex artt. 62-bis e 133 c.p., sostenendo che il giudice d'appello non avesse adeguatamente motivato sul trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso le attenuanti generiche osservando che non risultava alcun comportamento processuale lodevole tale da giustificare una riduzione della pena. Il motivo è stato ritenuto anche manifestamente infondato perché volto, in realtà, a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, operazione non consentita in sede di legittimità quando la determinazione sanzionatoria sia immune da vizi logico-giuridici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo aspecifico e reiterativo, quindi non consentito in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato nella parte in cui mirava a una nuova valutazione della congruità della pena e del diniego delle attenuanti generiche. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere ogni profilo di colpa.
Norme richiamate
La censura sulla motivazione è scrutinabile in cassazione solo nei limiti propri del vizio denunciato e non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.
Il diniego delle attenuanti generiche deve essere sorretto da motivazione che dia conto degli elementi valutati dal giudice, incluso il comportamento processuale dell'imputato.
La valutazione del trattamento sanzionatorio e della concessione delle attenuanti generiche è rimessa ai parametri di gravità del reato e di capacità a delinquere, purché la motivazione non sia illogica o arbitraria.
Il ricorso è inammissibile quando il motivo non è specifico o si limita a riprodurre censure già disattese senza confrontarsi con la decisione impugnata.
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, tali da confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso meramente reiterativi o aspecifici, se non si confrontano puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, a fronte di una motivazione logica e non arbitraria del giudice di merito.
- Il giudice di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del merito sulla congruità della pena, salvo che emergano vizi logico-giuridici, illogicità manifesta o arbitrio nella motivazione.
- Il comportamento processuale dell'imputato può essere valorizzato ai fini del diniego delle attenuanti generiche, purché il giudice dia conto in modo non apparente delle ragioni della decisione.
Come è indicizzato
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