Cassazione Civile, Ordinanza n. 13170/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso accettata dalle controparti. La Corte ha quindi preso atto dell'estinzione del processo e ha disposto che non vi fosse statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia prosegue in sede di rinvio dinanzi alla Corte d'appello di Lecce, dopo una precedente cassazione. La corte di rinvio ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di alcuni convenuti e, per il resto, ha accolto l'appello degli originari appellanti. Avverso tale sentenza uno degli eredi ha proposto ricorso per cassazione nei confronti degli altri eredi della controparte originaria e di ulteriori parti costituite. Tuttavia, prima della decisione nel merito, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, con contestuale accettazione dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 23, co. 8-bis, d.l. n. 137/2020
viene richiamato quale base procedurale per la trattazione in camera di consiglio in assenza di richiesta di discussione orale
norma di conversione del d.l. n. 137/2020 richiamata nel provvedimento
non citato testualmente nel brano, ma la decisione di estinzione consegue alla rinuncia al ricorso accettata dalle controparti, secondo la disciplina processuale della rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalle controparti costituite, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese se dal provvedimento non emergono diverse statuizioni.
- Quando non è richiesta discussione orale nel regime emergenziale richiamato, la causa può essere decisa in camera di consiglio sulla base degli atti e delle conclusioni scritte del pubblico ministero.
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