Cassazione Civile, Ordinanza n. 08570/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto sussistente un errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. e ha accolto l'istanza di correzione. Ha disposto la sostituzione, nella precedente ordinanza, dell'indicazione 'Corte di appello di Ancona' con 'Corte di appello di Campobasso' sia nella parte motivazionale sia nel dispositivo. La Corte ha inoltre precisato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese del procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La parte istante ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 23928/2024, che aveva accolto il suo ricorso contro una sentenza della Corte di appello. Nell'ordinanza da correggere, per mero errore materiale, era stata indicata la Corte di appello di Ancona come giudice che aveva pronunciato la sentenza impugnata e come giudice cui rinviare la causa per il nuovo esame, mentre la sentenza effettivamente impugnata proveniva dalla Corte di appello di Campobasso. Il ricorrente ha quindi chiesto la correzione della denominazione del giudice territoriale erroneamente indicato. L'INAIL ha ricevuto regolare notifica, ma non ha svolto difese nel procedimento di correzione.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base per la correzione degli errori materiali emendabili nei provvedimenti del giudice.
È indicato come fondamento procedurale della correzione dell'errore materiale nel provvedimento di legittimità.
Massime di principio
- L'erronea indicazione, in un provvedimento della Corte di cassazione, della corte territoriale che ha pronunciato la sentenza impugnata e del giudice del rinvio integra un errore materiale correggibile quando risulti evidente dal testo e dal contesto del provvedimento.
- La correzione dell'errore materiale può essere disposta dal giudice che ha emesso il provvedimento, mediante il meccanismo previsto dagli artt. 287 e 391-bis c.p.c., senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale della precedente pronuncia.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è dovuta una statuizione sulle spese quando il testo della decisione non lo preveda in relazione alle caratteristiche del procedimento e all'esito della correzione.
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