Sentenza del 28/06/2016 n. 13337 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, depositata il 14 dicembre 2010, deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 1, nota II-bis, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986. La controversia riguardava due avvisi di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e della maggiore imposta sostitutiva, relativi all'acquisto e al mutuo ipotecario stipulati l'11 aprile 2005. L'Amministrazione contestava il riconoscimento delle agevolazioni prima casa: i contribuenti avevano trasferito la residenza anagrafica nel comune dell'immobile oltre il termine di 18 mesi, sostenendo però di esservi andati a vivere di fatto entro quel termine.
La decisione
La Cassazione, con decisione del 9 giugno 2016 depositata il 28 giugno 2016, ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, senza rinvio, rigettando il ricorso originario dei contribuenti. Ha stabilito che la residenza di fatto non sostituisce il requisito risultante dai dati anagrafici e che il successivo trasferimento anagrafico non può attribuire retroattivamente il beneficio, il cui presupposto deve sussistere alla data dell'acquisto. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate per la particolarità della questione; i contribuenti sono stati condannati a rifondere all'Agenzia le spese di Cassazione, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 1, nota II-bis, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986
i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, previsti dal D.L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 16 (conv. in L. 19 luglio 1993, n. 243 ), spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l'immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile.
Per il riconoscimento dell'agevolazione rileva il requisito documentato dai dati anagrafici, non la sola residenza effettiva né una situazione di fatto difforme. Il presupposto deve sussistere alla data dell'acquisto e non può essere integrato retroattivamente con una successiva iscrizione anagrafica.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c. , comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va rigettato.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente la causa nel merito, come avvenuto rigettando il ricorso originario dei contribuenti.
Massime di principio
- Per ottenere l'agevolazione prima casa basata sulla residenza nel comune dell'immobile, non è sufficiente provare di abitarvi effettivamente entro il termine: occorre che il requisito risulti dai dati anagrafici secondo quanto richiesto dalla norma.
- Il successivo trasferimento della residenza anagrafica non sana il mancato possesso del requisito al momento rilevante; chi invoca l'agevolazione deve quindi curare tempestivamente gli adempimenti anagrafici.
- Se la Cassazione ritiene fondato il ricorso e non servono ulteriori verifiche di fatto, può decidere direttamente nel merito senza rinviare la causa.
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