Cassazione Penale, Ordinanza n. 37317/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza applicativa della pena. Ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguarda una sentenza del Tribunale di Milano con cui era stata applicata la pena su richiesta. L'imputato ha dedotto in cassazione un vizio di motivazione della sentenza, sostenendo l'omessa o insufficiente verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento, l'impugnazione è ammessa solo nei casi tassativi di violazione di legge previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura proposta attiene invece a un vizio motivazionale non rientrante tra quelli consentiti. La Corte esclude inoltre che vi sia difformità tra richiesta e decisione, vizi della volontà dell'imputato o irrogazione di pena illegale secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la verifica dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, ma la sua dedotta violazione non è deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento nei limiti prospettati dal ricorrente.
L'impugnazione della sentenza di applicazione della pena è limitata alle sole ipotesi tassative di violazione di legge previste dalla norma; non è ammissibile il motivo fondato su vizio di motivazione relativo all'art. 129 c.p.p.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
sentenza Sez. U. n. 33040 del 2015 (Lazouli)
Richiamata per il principio secondo cui la pena è illegale solo nei termini tracciati dalla giurisprudenza di legittimità; nel caso concreto non ricorre un'ipotesi di pena illegale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il sindacato è circoscritto alle violazioni di legge tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono deducibili censure di mero vizio di motivazione.
- La mancata o ritenuta insufficiente verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non integra, di regola, un motivo autonomo di ricorso contro il patteggiamento se non si traduce in una violazione di legge rientrante nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione può essere resa de plano quando il motivo non rientra tra quelli consentiti dalla legge processuale.
- La pena può dirsi illegale, ai fini dell'ammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento, solo in presenza dei vizi tipizzati dalla giurisprudenza di legittimità; non basta una generica doglianza sulla motivazione o sulla valutazione del giudice.
- Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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