Sentenza del 24/05/2022 n. 16674 - Corte di Cassazione
IVA - Pro-rata - Detraibilità - Natura dell'attività svolta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi a maggiori IRES/IRAP e, soprattutto, a I.V.A.: contestata indebita detrazione I.V.A. su acquisti connessi ad operazioni esenti e omessa applicazione del pro-rata di detraibilità. L'Amministrazione aveva escluso dal pro-rata i ricavi derivanti da garanzie prestate alle società del gruppo e dall'attività di cash pooling ritenendole accessorie/occasioni, la contribuente contestava la mancanza di un accertamento concreto sull'occasionalità/accessorietà e sosteneva, in subordine, l'applicabilità del principio di destinazione specifica (art. 19-bis) invece del pro-rata generale (art. 19).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso (mancato accertamento concreto dell'occasionalità/accessorietà delle garanzie) e ha cassato la sentenza impugnata in quella parte, rinviando alla CTR della Lombardia per nuovo giudizio. Sono stati invece rigettati o dichiarati inammissibili gli altri motivi: il primo e il settimo sono stati ritenuti infondati; il terzo e il quarto inammissibili (perché la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto sul cash pooling, insindacabile in Cassazione); il quinto e il sesto sono assorbiti. Quindi, sul profilo IVA relativo alle garanzie la decisione favorevole alla contribuente comporta un rinvio per valutazione concreta; sulle posizioni riguardanti il cash pooling la decisione di merito della CTR è stata ritenuta non sindacabile dalla Cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 176
"i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze..."
Regola la neutralità fiscale dei conferimenti: il valore delle partecipazioni e l'assunzione degli elementi di attivo e passivo rilevano per la determinazione della deducibilità; se un fondo è già stato rilevato nel conferimento non può essere nuovamente dedotto.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
Stabilisce il criterio generale del pro-rata per la detrazione dell'IVA quando coesistono operazioni imponibili ed esenti; se i costi non sono direttamente imputabili va applicato il pro-rata generale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis, comma 2
Principio di destinazione specifica: i costi direttamente e specificamente imputabili ad operazioni imponibili o esenti vanno trattati secondo la destinazione specifica, consentendo la detrazione diretta quando il costo è riferibile esclusivamente a operazioni imponibili.
Massime di principio
- L'occasionalità o accessorietà di una attività ai fini del pro-rata IVA va accertata concretamente e non sulla base di mere previsioni statutarie.
- Per stabilire se un'attività debba concorrere al calcolo del pro-rata occorre valutare l'attività svolta in via prevalente dall'impresa, con particolare riferimento all'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalle diverse attività.
- Se un'attività è 'assolutamente episodica' ed estranea all'attività caratteristica dell'impresa i relativi proventi possono essere esclusi dal pro-rata; se invece l'attività è organizzata, rilevante e genera ricavi significativi, va inclusa.
- Il principio di destinazione specifica (art. 19-bis) trova applicazione soltanto se i costi sono direttamente imputabili a specifiche operazioni; in assenza di imputazione diretta si applica il pro-rata generale (art. 19).
- Le risultanze quantitative (es. ammontare dei ricavi, interessi fatturati) e qualitative (organizzazione e importanza del servizio) sono elementi decisivi per la qualificazione dell'attività; valutazioni di fatto fatte dalla Commissione tributaria regionale sono difficilmente sindacabili in Cassazione.
- In controversie simili è necessario raccogliere e documentare dati concreti e quantitativi (fatture, ricavi, fatturato per singola attività, organizzazione del servizio) perché la mera indicazione statutaria non è probatoria dell'occasionalità.
Testo integrale
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