Sentenza del 24/05/2022 n. 278 - Comm. Trib. Prov. Aquila
C.U.T. - Il contributo unificato tributario si applica per ognuno degli atti oggetto di impugnazione - Sussiste - Il ricorso e l'appello relativo alle intimazioni di pagamento, comprendono anche l'impugnazione delle ingiunzioni di pagamento, quali atti prodromici. - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugna l'atto di regolarizzazione del pagamento del Contributo Unificato Tributario (C.U.T.) ritenendo di aver pagato l'importo dovuto per l'appello: aveva versato €30 riferiti a due avvisi di intimazione di pagamento, ma l'Ufficio ha rideterminato il C.U.T. considerando complessivamente n.6 atti impugnati (le 2 intimazioni e le 4 ingiunzioni/cartelle prodromiche) e ha chiesto integrazione. Il ricorrente contesta l'obbligo di pagare il C.U.T. anche per gli atti prodromici (ingiunzioni) che a suo avviso non sarebbero oggetto dell'impugnazione separata.
La decisione
La Commissione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art.14 D.Lgs. n.546/1992 (richiamato dal D.P.R. n.115/2002), il valore della lite e, conseguentemente, il C.U.T. vanno determinati per ciascun atto impugnato anche in appello. Poiché l'appello era riferito alle intimazioni e, per espressa causa, anche alle ingiunzioni di pagamento (att i prodromici), il contributo è dovuto per ciascuno degli atti (6 nel caso concreto). L'atto di regolarizzazione dell'Ufficio è pertanto legittimo. Le spese di giudizio sono state dichiarate compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n.115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), art.14, comma 3-bis
Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
La Commissione interpreta la norma nel senso che il valore della lite (e quindi il C.U.T.) deve essere calcolato separatamente per ogni atto effettivamente impugnato anche in appello; se l'impugnazione comprende espressamente atti prodromici (es. ingiunzioni/cartelle), per ciascuno di essi è dovuto il contributo.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, art.12 (richiamato)
Riferimento alla determinazione del valore della lite per ciascun atto impugnato anche in appello.
Richiamato per definire che la determinazione del valore della lite va fatta per ogni singolo atto impugnato; supporta l'applicazione del C.U.T. per ciascun atto anche se interdipendenti proceduralmente.
Massime di principio
- Il Contributo Unificato Tributario si applica separatamente per ciascun atto impugnato anche in appello: quando si propone un ricorso o appello cumulativo, il C.U.T. deve essere calcolato e versato per ogni atto compreso nell'impugnazione.
- Se l'impugnazione delle intimazioni di pagamento comprende espressamente anche le ingiunzioni/cartelle (atti prodromici), questi ultimi sono da considerarsi impugnati e soggetti individualmente al C.U.T.
- La circostanza che atti di riscossione e atti presupposti siano proceduralmente interdipendenti e autonomamente impugnabili non esclude l'obbligo di pagamento del C.U.T. per ciascun atto, se l'impugnazione li riguarda espressamente.
- L'Ufficio può richiedere la regolarizzazione mediante atto di rideterminazione del C.U.T. in caso di insufficiente versamento; l'istanza di autotutela può essere esperita ma non garantisce l'annullamento se la regolarizzazione è conforme alla normativa.
- In mancanza di chiara esclusione/espressa indicazione di quali atti si impugnano, è prudente dichiarare espressamente nelle conclusioni del ricorso/appello a quali atti ci si riferisce per evitare richieste di integrazione del contributo.
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