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Sentenza

Sentenza del 24/05/2022 n. 493 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Benefici prima casa - imposte ipotecaria e catastale- agevolazione "prima casa" - successione - presenza di altro immobile diproprietà non idoneo ad uso abitativo - spettanza benefici

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sulla spettanza delle imposte ipotecaria e catastale in misura agevolata (benefici 'prima casa') per un appartamento e pertinenza ricevuti in successione. L'Ufficio territoriale aveva revocato le agevolazioni sostenendo che la ricorrente era già proprietaria di un altro immobile ad uso abitativo nello stesso comune, e quindi non possedeva i requisiti per l'agevolazione. La contribuente ha invece sostenuto che l'immobile già in suo possesso non era idoneo all'uso abitativo e pertanto non impediva la fruizione delle agevolazioni per l'immobile ereditato.

La decisione

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto. La Commissione ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che la presenza di un altro immobile non idoneo all'uso abitativo non osti alla fruizione delle agevolazioni 'prima casa' per l'immobile ricevuto in successione. In motivazione si è fatto richiamo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che interpretano la nozione di 'casa di abitazione' come alloggio concretamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative; quindi la mera proprietà di un immobile non idoneo non preclude il beneficio. L'Ufficio aveva richiesto il recupero di imposte aggiuntive (imposta ipotecaria pari a euro 2.182,00 e catastale pari a euro 991,00, oltre sanzioni e interessi) ma la pronuncia ha confermato che le agevolazioni dovevano rimanere spettanti al contribuente. Le spese del giudizio sono state regolate: spese a carico dell'Ufficio liquidate in euro 1.145,00, con parziale compensazione secondo le norme applicabili.

Norme richiamate

  • D.P.R. 131/1986, Tariffa parte prima, art. 1 (nota II-bis)

    La nozione di 'casa di abitazione' va intesa come alloggio concretamente idoneo (sotto il profilo materiale e giuridico) a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato; la semplice detenzione di un immobile non idoneo non esclude le agevolazioni 'prima casa'.

  • Legge 21 novembre 2000 n. 342, art. 69, commi 3 e 4

    Richiama la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dalla Tariffa del DPR 131/1986 anche in caso di acquisizione per successione; non modifica il requisito di idoneità che la giurisprudenza interpreta in senso sostanziale.

  • Codice di procedura civile, art. 92

    Principi sulla soccombenza e liquidazione delle spese di giudizio applicati alla determinazione delle spese processuali nella controversia, tenuto conto delle modifiche giurisprudenziali successive (es. Corte Cost. n.77/2018).

  • Regolamento per la liquidazione dei compensi per la professione forense, art. 4 comma 1

    Criterio utilizzato per la determinazione della percentuale di compensazione delle spese di lite e per la quantificazione delle somme dovute a titolo di spese professionali.

Massime di principio

  • La mera proprietà di un altro immobile nello stesso comune non esclude automaticamente le agevolazioni 'prima casa': bisogna verificare se l'immobile preesistente sia concretamente idoneo all'uso abitativo.
  • Il requisito dell'idoneità si valuta sia oggettivamente (caratteristiche materiali e destinazione d'uso) sia soggettivamente (capacità di soddisfare le esigenze abitative del titolare).
  • In caso di successione l'erede può fruire delle agevolazioni 'prima casa' se l'immobile già posseduto non è idoneo; l'onere di provare l'idoneità spetta all'Amministrazione finanziaria che contesta il beneficio.
  • Per dimostrare la non idoneità è utile produrre documentazione come destinazione d'uso catastale diversa, accertamenti di inagibilità o di diversa destinazione (rurale, commerciale, pertinenziale), vincoli urbanistici o carenze strutturali che impediscono l'uso abitativo.
  • Sul piano processuale, se l'Amministrazione revoca l'agevolazione il contribuente può impugnare: la giurisprudenza di legittimità tende a favore del contribuente quando emerga la non idoneità dell'immobile preesistente; le spese di lite possono essere parzialmente compensate in ragione della complessità della questione.

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