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Sentenza

Sentenza del 24/05/2022 n. 110 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato gli appelli dei contribuenti e confermato gli avvisi d'accertamento. Ha altresì accolto l'appello dell'Agenzia nella parte relativa alla detrazione dell'IVA (riconoscendo che, per operazioni oggettivamente inesistenti o parzialmente inesistenti, il diritto alla detrazione non spetta). Condanna solidale di aaaaa s.a.s. e dei soci al pagamento delle spese di giudizio per complessivi Euro 5.000,00.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Avvisi d'accertamento fondati su fatture emesse da due Associazioni Sportive Dilettantistiche (fffff e eeeee) ritenute in parte ideologicamente false: le sponsorizzazioni fatturate sarebbero sproporzionate rispetto al ritorno pubblicitario e in parte restituite al socio, con conseguente mancata inerenza dei costi e riclassificazione fiscale. Gli accertamenti si fondano su indagini della Guardia di Finanza svolte nell'ambito di un procedimento penale autorizzato dalla Procura (R.G. 1325/2011). Oltre alla disconoscimento dei costi, è stata posta la questione della detrazione IVA indicata in fattura.

Norme richiamate

  • DPR 29.9.1973 n. 600, art. 43

    I termini decadenziali per la notifica degli avvisi d'accertamento possono essere raddoppiati se è pendente un procedimento penale: il raddoppio opera anche se non si approfondisce la fondatezza della notitia criminis né l'esito del penale.

  • DPR 26.10.1972 n. 633, art. 57

    Norma collegata ai termini per gli accertamenti IVA; il principio del raddoppio dei termini in presenza di procedimento penale è applicato anche per i termini IVA.

  • DPR 29.9.1973 n. 600, art. 42

    L'avviso d'accertamento non richiede l'allegazione di tutta la documentazione probatoria, è sufficiente che il contribuente possa comprendere le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto della pretesa.

  • TUIR art. 109, comma V

    Consente la ripresa a tassazione dei costi riferibili a operazioni inesistenti; applicato per escludere l'inerenza delle sponsorizzazioni sproporzionate o simulate.

  • L. 27.12.2002 n. 289, art. 90, comma VIII

    il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche ... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità

    La norma instaura una presunzione favorevole di natura pubblicitaria per sponsorizzazioni fino a 200.000 euro, ma tale presunzione è condizionata: è necessario che la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine/prodotti dello sponsor e sia effettiva e inerente; non è una presunzione assoluta che esclude valutazioni di congruità o di fonte del costo.

  • DPR 26.10.1972 n. 633, art. 21, comma VII

    "se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni in fattura"

    Principio di formalità dell'imposta: l'indicazione in fattura comporta l'obbligo di versamento dell'imposta, e in presenza di operazioni inesistenti la detrazione IVA può essere esclusa.

  • Diritto e giurisprudenza UE (es. C-504/10 e altre sentenze CJEU)

    Il diritto alla detrazione IVA riconosciuto dal diritto UE è condizionato all'assenza di frodi o pratiche elusive: in presenza di frode/abuso il diritto alla detrazione non spetta.

Massime di principio

  • Se un accertamento fiscale deriva da indagini penali autorizzate, i termini per la notifica possono essere raddoppiati: il contribuente non può far valere la tardività solo perché il procedimento penale è pendente o definito.
  • Il richiamo in avviso d'accertamento a un processo verbale di constatazione (PVC) che allega atti di polizia giudiziaria è valido: non è obbligatorio allegare tutta la documentazione nell'avviso purché il contribuente possa conoscere i fatti e difendersi.
  • Per le 'operazioni oggettivamente inesistenti' l'Amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori (anche indiziari/presuntivi) che l'operazione non è stata effettuata; dopo tali elementi, l'onere probatorio si sposta sul contribuente, il quale non può limitarsi a esibire fatture o scritture contabili.
  • Il diritto alla detrazione IVA può essere negato se l'operazione è oggettivamente inesistente o inserita in pratiche abusive; la mera annotazione dell'IVA in fattura non garantisce la detrazione quando manca l'inerenza o esiste frode.
  • La presunzione di cui all'art. 90 L. 289/2002 (sponsorizzazioni fino a 200.000 euro = spesa pubblicitaria) non è assoluta: va verificata l'effettività, l'inerenza e l'idoneità della sponsorizzazione a produrre un ritorno commerciale.
  • Elementi indiziari come sproporzione tra ammontare delle sponsorizzazioni e ricavi/utile dell'impresa, pagamenti in contanti, parziali restituzioni a favore dello sponsor e mancanza di recupero crediti sono forti indizi di simulazione e giustificano la disconoscimento dei costi.
  • In presenza di condotte fraudolente o di elementi che fanno ritenere dolo, l'applicazione delle sanzioni è giustificata e non può essere esclusa per semplice incertezza interpretativa; la proporzionalità delle sanzioni va comunque valutata caso per caso.
  • In sede difensiva il contribuente deve produrre prove idonee e documentazione che dimostri non solo la formale esistenza delle fatture ma l'effettiva prestazione e il reale ritorno economico/di immagine della sponsorizzazione.

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