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Sentenza

Sentenza del 24/05/2022 n. 633 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

IRPEF - Detraibilità spese assistenza portatori di handicap

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è stato accolto: la sentenza di primo grado favorevole al contribuente è stata riformata, dichiarandosi legittima la cartella di pagamento. Le spese di giudizio sono compensate per entrambi i gradi.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha dedotto in dichiarazione spese per assistenza a persona disabile (retribuzioni e contributi per due dipendenti assunti per assistere la moglie), richiedendo la deducibilità integrale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) TUIR. L'Ufficio ha recuperato tali somme sostenendo che le prestazioni erano rese da collaboratori domestici privi di qualificazione professionale e quindi non rientravano nella "assistenza specifica" prevista dall'art. 10. Il contribuente sosteneva che non era richiesta una qualifica professionale per i prestatori.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, lett. b) TUIR

    delle spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

    La Corte interpreta la "specificità" come requisito riferito alla qualificazione professionale dei soggetti che prestano l'assistenza, non come esclusività della prestazione verso una determinata persona; pertanto è richiesta prova di professionalità/qualificazione del prestatore per ottenere la deducibilità integrale.

  • art. 32 L. n. 104/1992

    Richiamata dal contribuente per il quadro normativo dei diritti delle persone con disabilità; non contiene nel testo della decisione elementi che escludano l'esigenza di qualificazione professionale richiesta dall'art. 10 TUIR.

  • art. 15, comma 1, lett. i‑septies TUIR

    per le cd. badanti è possibile detrarre, per un importo non superiore a euro 2.100,00, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, purché il reddito complessivo non sia superiore a 40.000,00 euro

    Questa norma disciplina un regime diverso e meno favorevole (detrazione limitata e soggetta a limiti di reddito) per le prestazioni rese da personale privo di specifica qualifica; la presenza di questa disciplina conferma che l'art. 10 richiede invece prestatori qualificati.

  • art. 3 L. n. 104/1992

    Individua i soggetti beneficiari delle tutele previste dalla legge 104; l'art. 10 TUIR rinvia ai soggetti indicati in tale articolo, ma non modifica il requisito della specificità/qualificazione del prestatore come richiesto dall'art.10.

  • Istruzioni dell'Agenzia delle Entrate alla compilazione della dichiarazione

    Le istruzioni amministrative interpretano la "specificità" come prestazione professionale; la Corte ritiene coerente l'interpretazione che richiede qualificazione del prestatore e ne tiene conto nel ragionamento ermeneutico.

Massime di principio

  • Per ottenere la deducibilità integrale ai sensi dell'art. 10 TUIR delle spese di assistenza a persone con grave e permanente invalidità è necessario dimostrare che l'assistenza è prestata da soggetti con specifica qualificazione professionale: la mera esclusività della prestazione verso un determinato assistito non è sufficiente.
  • Le prestazioni rese da collaboratori domestici o "badanti" privi di formazione/professionalità rientrano, di norma, nella disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. i‑septies TUIR, che consente una detrazione (non una deduzione integrale) fino a €2.100 e solo entro il limite di reddito previsto (reddito complessivo ≤ €40.000).
  • Quando si dichiara la deducibilità/detrazione per spese di assistenza occorre documentare adeguatamente: certificazione medica della non autosufficienza/grave invalidità, contratti di lavoro, pagamenti (buste paga, versamenti INPS), e certificazioni/qualifiche professionali dei prestatori (se si invoca l'art. 10).
  • In assenza di prova della qualificazione del prestatore, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a recuperare le somme dichiarate come deducibili; pertanto il rischio di ripescaggio fiscale è concreto se non si producono i titoli professionali o altra documentazione idonea.
  • Non è consigliabile classificare come "assistenza specifica" ai fini di art. 10 il lavoro di badanti non qualificate: ciò contrasterebbe la distinzione normativa tra art. 10 e art. 15 e può essere sindacato negativamente dall'Amministrazione e dai giudici.
  • In caso di dubbio sulla qualificazione del prestatore è preferibile chiedere chiarimenti/documentazione preventiva all'Agenzia o valutare l'applicazione della detrazione ex art. 15 ove i requisiti siano soddisfatti.

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