Sentenza del 23/01/2015 n. 174 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - Responsabilità aggravata - Comportamento persecutorio dell'Ufficio in sede amministrativa - Condanna per malafede processuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa condotta dell’Ufficio è stata qualificata come violazione dell’obbligo di buona fede, esteso anche alla fase amministrativa precedente al processo. È stata quindi riconosciuta la responsabilità aggravata prevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c., con condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma equitativamente determinata dal giudice, oltre agli eventuali ulteriori effetti sulle spese di lite.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato il comportamento dell’Ufficio, ritenuto persecutorio e contrario ai doveri di lealtà e buona fede. L’Amministrazione aveva emesso un primo accertamento, successivamente annullato in autotutela, e poi un secondo accertamento, anch’esso annullato, ma solo dopo avere costretto il contribuente a instaurare un giudizio. Tale condotta è stata ritenuta idonea a integrare malafede o colpa grave processuale.
Norme richiamate
Art. 96, terzo comma, codice di procedura civile
La previsione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. è slegata sia da una richiesta di parte, sia dalla sussistenza di un danno da provare.
La responsabilità aggravata può essere liquidata anche d’ufficio e non richiede né una specifica domanda della parte né la prova di un danno concreto; è sufficiente un comportamento processuale contrario ai doveri di lealtà e buona fede.
Principio di buona fede e lealtà processuale
Il dovere di buona fede non opera soltanto durante il processo, ma si estende alla fase amministrativa che precede l’eventuale giudizio. L’emissione reiterata di atti poi annullati, quando costringe il contribuente a difendersi giudizialmente, può integrare una condotta persecutoria rilevante ai fini della responsabilità aggravata.
Massime di principio
- La responsabilità aggravata può essere riconosciuta anche senza una richiesta espressa della parte e senza la prova di un danno patrimoniale specifico.
- La buona fede processuale deve essere valutata considerando anche il comportamento tenuto dall’amministrazione nella fase amministrativa precedente al giudizio.
- La reiterata emissione di provvedimenti poi annullati non determina automaticamente malafede, ma può farlo quando evidenzia un uso persecutorio o strumentale del potere e costringe il privato a promuovere più giudizi.
- L’annullamento in autotutela di un atto non esclude necessariamente la responsabilità dell’amministrazione se l’annullamento interviene solo dopo che il contribuente ha sostenuto i costi e gli oneri della tutela giudiziaria.
- Per ottenere una pronuncia di responsabilità aggravata è rilevante dimostrare la sequenza degli atti, i precedenti annullamenti, la reiterazione della condotta e l’effettiva necessità di ricorrere al giudice.
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