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Sentenza

Sentenza del 23/01/2015 n. 70 - Comm. Trib. Prov. Foggia

Contributo unificato - Ricorso cumulativo - Valore della lite - Riferimento al singolo atto impugnato - legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che, avendo impugnato più atti con un unico ricorso, il contributo unificato dovesse essere determinato unitariamente, presumibilmente considerando il valore complessivo della controversia o applicando un unico importo. La questione riguardava quindi il criterio di determinazione del contributo unificato nei ricorsi cumulativi e, in particolare, se il valore della lite dovesse essere riferito al ricorso nel suo complesso oppure a ciascun atto impugnato.

La decisione

La pretesa del contribuente è stata respinta. È stato affermato che il contributo unificato ha natura tributaria e che il relativo importo è predeterminato dalla legge. Anche quando più atti sono impugnati mediante un unico ricorso, il contributo deve essere calcolato secondo i parametri legislativi riferiti al singolo atto impugnato e al relativo importo tributario. Il ricorso cumulativo non consente quindi di modificare o ridurre il criterio legale di determinazione del tributo, poiché una diversa soluzione determinerebbe una disparità di trattamento rispetto a chi impugni separatamente ciascun atto.

Norme richiamate

  • Art. 14 del d.P.R. n. 115/2002

    La norma disciplina l'imposizione del contributo unificato.

    Il contributo unificato è qualificato come tributo e il suo importo deve essere determinato secondo criteri stabiliti dalla legge, senza possibilità di modificarli in ragione della scelta processuale del contribuente.

  • Art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992

    I parametri di determinazione del contributo tengono conto dell'importo del tributo relativo al singolo atto.

    Nel processo tributario, il valore rilevante ai fini del contributo unificato deve essere riferito al singolo atto impugnato, anche quando più atti siano contestati con un ricorso cumulativo.

Massime di principio

  • La proposizione di un ricorso cumulativo contro più atti non comporta, di per sé, il pagamento di un unico contributo unificato calcolato sul ricorso complessivo.
  • Quando la legge collega il contributo unificato al valore del singolo atto o del singolo tributo contestato, il calcolo deve essere effettuato separatamente per ciascun atto impugnato.
  • La scelta di riunire più contestazioni in un solo ricorso non può alterare l'importo di un tributo predeterminato dalla legge.
  • Nella valutazione dei costi processuali occorre considerare che il ricorso cumulativo può comportare un contributo unificato complessivo equivalente alla somma degli importi dovuti per i singoli atti.
  • Il criterio mira a garantire la parità di trattamento tra chi propone un ricorso cumulativo e chi presenta ricorsi distinti contro ciascun atto.

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