Sentenza del 23/01/2015 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
telefonia cellulare - tassa governativa - esenzione enti locali - non prevista legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda dell'ente locale è stata respinta. È stato confermato che la tassa di concessione governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile è dovuta dai comuni e dagli altri enti locali, poiché l'esenzione prevista per le amministrazioni dello Stato non si applica automaticamente a tali enti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva di estendere agli enti locali l'esenzione dalla tassa di concessione governativa prevista dall'art. 13-bis, comma 1, del DPR n. 641/1972 per le amministrazioni dello Stato. La contestazione si fondava sull'assimilazione degli enti locali alle amministrazioni pubbliche statali. Il giudice ha escluso tale estensione, rilevando che le agevolazioni fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva e che non esiste un'assimilazione generalizzata tra tutte le pubbliche amministrazioni, in assenza di una specifica previsione legislativa.
Norme richiamate
DPR n. 641/1972, art. 13-bis, comma 1
L'esenzione dalla tassa di concessione governativa è prevista a favore delle amministrazioni dello Stato e, trattandosi di un'agevolazione fiscale, non può essere estesa per analogia agli enti locali.
D.Lgs. n. 165/2001, art. 1, comma 2
La definizione di amministrazioni pubbliche non determina una generalizzata assimilazione, ai fini fiscali, tra amministrazioni dello Stato ed enti locali; occorre una specifica scelta legislativa.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9560 del 2 maggio 2014
Ha affermato l'inesistenza di un'automatica equiparazione tra le diverse amministrazioni pubbliche ai fini dell'applicazione delle esenzioni fiscali.
CTR Sardegna, sentenza n. 388/2014
Richiamata come precedente conforme sull'obbligo degli enti locali di pagare la tassa di concessione governativa per gli abbonamenti di telefonia mobile.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione: non possono essere estese a soggetti non espressamente indicati dalla legge.
- L'appartenenza alla categoria generale delle pubbliche amministrazioni non comporta automaticamente l'applicazione delle agevolazioni previste per le amministrazioni dello Stato.
- Un ente locale può beneficiare di un'esenzione riconosciuta allo Stato solo se una norma lo prevede espressamente o se stabilisce in modo inequivoco l'equiparazione.
- In assenza di una specifica disposizione legislativa, gli enti locali devono considerarsi soggetti all'imposta o alla tassa ordinariamente prevista, anche quando il servizio è utilizzato per finalità istituzionali.
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