Sentenza del 23/01/2015 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Prato
Imposta di registro sulle locazioni soggette ad Iva - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto legittima l'applicazione dell'imposta di registro dell'1%. Richiamando la consolidata giurisprudenza comunitaria, ha escluso che l'imposta di registro abbia natura di imposta sul giro d'affari vietata dalla Direttiva 2006/112/CE. Pertanto, la pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata confermata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata contestata la legittimità dell'imposta di registro applicata nella misura dell'1% ai contratti di locazione di fabbricati strumentali soggetti a IVA. La contestazione si fondava sull'asserita incompatibilità dell'imposta di registro con la normativa europea sull'IVA, in particolare con il divieto di applicare imposte sul giro d'affari ulteriori rispetto all'IVA.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
Il divieto europeo di istituire imposte aventi natura di imposta sul giro d'affari non impedisce l'applicazione di tributi che, come l'imposta di registro, non presentano le caratteristiche essenziali dell'IVA.
Imposta di registro sui contratti di locazione di fabbricati strumentali
L'imposta di registro nella misura dell'1% può essere applicata anche quando la locazione del fabbricato strumentale è soggetta a IVA, poiché IVA e imposta di registro hanno presupposti e natura differenti.
Massime di principio
- La sottoposizione di un'operazione a IVA non esclude automaticamente l'applicazione dell'imposta di registro, quando quest'ultima non costituisce un'imposta sul giro d'affari.
- Per valutare la compatibilità di un tributo con la normativa europea occorre considerarne la natura sostanziale e le caratteristiche, non soltanto il fatto che venga applicato a un'operazione già soggetta a IVA.
- Nei contratti di locazione di fabbricati strumentali soggetti a IVA, l'imposta di registro dell'1% è, in linea generale, legittima secondo l'orientamento richiamato dalla sentenza.
- La contestazione basata sul divieto di doppia imposizione o sul divieto europeo di imposte sul giro d'affari non è sufficiente, da sola, a escludere l'imposta di registro: occorre dimostrare che il tributo abbia effettivamente natura e caratteristiche assimilabili all'IVA.
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