Sentenza del 23/01/2015 n. 99 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - Ritenute IRPEF - Fondo integrativo previdenza - Assoggettamento tassazione agevolata - Ente previdenziale - Mancato riconoscimento - Soggetto contribuente - Istanza rimborso - Ente impositore - Trattamento fiscale - Non corretta applicazione - Soggetto contribuente - Annualità pregresse - Intervenuta decadenza - Non spettanza rimborso - Annualità pregresse - Non intervenuta decadenza - Illegittimità diniego - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego dell’ente impositore è stato ritenuto illegittimo limitatamente alle annualità per le quali il contribuente non era ancora decaduto dal diritto al rimborso. La presentazione dell’istanza anche per annualità ormai decadute non comporta infatti la perdita del diritto con riferimento alle annualità ancora tempestive. Per le annualità già decadute, invece, il rimborso non spettava.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la maggiore IRPEF trattenuta dall’ente previdenziale sul fondo integrativo di previdenza, ritenendo applicabile il regime di tassazione agevolata. L’ente previdenziale non aveva riconosciuto tale trattamento fiscale. L’istanza di rimborso riguardava più annualità: per alcune era già intervenuta la decadenza dal diritto di chiedere il rimborso, mentre per altre il termine non era ancora scaduto.
Massime di principio
- La decadenza dal rimborso deve essere valutata separatamente per ciascuna annualità d’imposta: la tardività relativa ad alcuni anni non si estende automaticamente agli altri.
- Un’istanza di rimborso cumulativa può essere parzialmente accolta quando comprende sia annualità decadute sia annualità ancora tempestive.
- La presentazione della domanda per annualità ormai decadute non rende illegittima, né fa venir meno, la richiesta relativa alle annualità per le quali il termine di decadenza non è ancora decorso.
- In controversie analoghe occorre verificare distintamente la data delle ritenute, il termine applicabile per il rimborso e la tempestività dell’istanza per ogni singola annualità.
- Il contribuente può contestare il diniego in modo fondato almeno per le annualità non colpite da decadenza, anche se la domanda originaria comprendeva periodi non più rimborsabili.
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