Sentenza del 23/01/2015 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Bologna
Cartella esattoriale - IRES- IRAP -IVA - Impugnazione -Nuovo motivo riguardante l'atto accertativo dedotto nel giudizio - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl nuovo motivo è stato dichiarato inammissibile perché estraneo all'oggetto del giudizio instaurato contro la cartella esattoriale. Il contribuente non può introdurre in tale giudizio contestazioni nuove e autonome relative all'accertamento presupposto, quando non siano state tempestivamente dedotte nei modi e nei termini propri dell'impugnazione di quell'atto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio di impugnazione della cartella esattoriale, il ricorrente ha proposto per la prima volta un motivo relativo al difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento presupposto, ai sensi dell'art. 42 del DPR 600/1973. Tale censura riguardava quindi un vizio dell'atto accertativo e non della cartella, che costituiva l'oggetto della controversia.
Norme richiamate
DPR 600/1973, art. 42
La disposizione disciplina, tra l'altro, la sottoscrizione dell'avviso di accertamento. Il relativo vizio deve essere fatto valere impugnando l'accertamento nei termini previsti, non introducendolo per la prima volta in un giudizio avente a oggetto la successiva cartella esattoriale.
Massime di principio
- L'impugnazione di un atto della riscossione deve normalmente concentrarsi sui vizi propri di quell'atto; non è possibile ampliare successivamente la controversia introducendo nuovi motivi riferiti all'atto presupposto.
- I vizi dell'avviso di accertamento, come il difetto di sottoscrizione, devono essere contestati tempestivamente con l'impugnazione dell'avviso stesso.
- La cartella esattoriale non costituisce, di regola, una nuova occasione per contestare nel merito o sotto il profilo formale un accertamento ormai non impugnato o già divenuto definitivo.
- Prima di proporre ricorso occorre individuare esattamente l'atto impugnato e verificare quali contestazioni siano ammissibili rispetto a esso, distinguendo tra vizi propri e vizi dell'atto presupposto.
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