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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20567/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura semplificata e senza formalità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, deducendo vizio di motivazione per il mancato proscioglimento dai reati contestati. Il ricorso investiva, in particolare, la responsabilità e la colpevolezza in relazione a un giudizio definito in appello con concordato sulla pena. La Corte di cassazione ha però rilevato che, essendo la definizione avvenuta con accordo delle parti su questioni alle quali l'interessato aveva rinunciato in funzione dell'intesa, il controllo di legittimità sulla motivazione non era deducibile e il motivo era quindi non consentito dalla legge.

Norme richiamate

  • artt. 337 c.p.

    Norma richiamata come uno dei reati per i quali il ricorrente chiedeva il proscioglimento; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma richiamata come secondo titolo di reato oggetto della doglianza; la Corte non valuta il merito della contestazione.

Massime di principio

  • Quando la definizione del giudizio di appello interviene con concordato sulla pena e le parti hanno rinunciato, in funzione dell'accordo, alla trattazione di questioni attinenti a responsabilità e colpevolezza, tale scelta ha effetti preclusivi non solo nel giudizio di secondo grado ma anche nel successivo giudizio di legittimità.
  • In presenza di una decisione emessa su accordo delle parti, non è deducibile in cassazione la censura che miri a sindacare la motivazione costruita su quell'accordo, poiché essa esula dall'ambito del controllo di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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