Cassazione Penale, Sentenza n. 12492/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello sostenendo la violazione dell'art. 2, legge n. 69/2005: i mandati di arresto europeo emessi dalla Germania riguarderebbero fatti sostanzialmente coincidenti, il che esporrebbe l'Ankic a due procedimenti e a possibili due condanne in violazione del principio del "ne bis in idem"; pertanto chiedeva che fosse impedita la consegna per tale motivo
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, anche ipotizzando la coincidenza dei fatti, il divieto di ne bis in idem richiede l'intervenuta pronuncia di una sentenza definitiva nello Stato di consegna o in Italia, oppure la pendenza di un procedimento in Italia; tali condizioni non sussistono nel caso di specie. La Corte ha quindi confermato l'esistenza delle condizioni per la consegna in esecuzione dei due mandati di arresto europeo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005
Norme richiamate
La norma richiama il principio del ne bis in idem garantito da fonti sovranazionali (CEDU, TFUE); la Corte l'ha interpretata nel senso che la protezione contro il doppio processo opera effettivamente quando è intervenuta una pronuncia definitiva o è pendente un procedimento in Italia
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamata come fonte sovranazionale che tutela il principio ne bis in idem; la Corte evidenzia che l'applicazione concreta del divieto richiede una sentenza definitiva o la pendenza di un procedimento rilevante in Italia
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
Richiamato come fonte sovranazionale pertinente alla materia dell'estradizione europea e delle garanzie processuali; interpretato unitamente alla CEDU nella tutela del ne bis in idem
art. 18, lett. b), legge n. 69 del 2005
Richiamata come disposizione nazionale collegata alla disciplina dei mandati di arresto europeo; interpretata in continuità con i principi sovranazionali relativi al divieto di doppia punizione
art. 18-bis, lett. b), legge n. 69 del 2005
Ulteriore riferimento normativo interno usato per richiamare le disposizioni applicabili in materia di ne bis in idem nell'ambito dei mandati di arresto europeo; interpretazione conforme a quella data all'art. 2
art. 616, codice di procedura penale
Prevede la condanna del proponente alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte lo ha applicato per imporre la sanzione pecuniaria di Euro 3.000
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. richiede l'assenza di una giustificazione: la Corte ha ritenuto che nel caso non sussistesse l'assenza di colpa, giustificando l'applicazione della pena pecuniaria
art. 22, comma 5, legge n. 69/2005
Norma procedurale relativa agli adempimenti successivi alla decisione di estradizione o consegna; la Corte ha disposto l'inoltro degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem, nel contesto dei mandati di arresto europeo, opera solo se è intervenuta una sentenza definitiva nello Stato di consegna o in Italia, oppure se è pendente un procedimento rilevante in Italia; la mera esistenza di più mandati che concernono fatti analoghi non basta a bloccare la consegna
- La verifica sulla coincidenza di fatti e sull'eventuale violazione del ne bis in idem è rimessa principalmente all'ordinamento giudiziario dello Stato richiedente; il giudice della consegna valuta la questione solo se sussistono condizioni oggettive che impediscano la consegna (es. sentenza definitiva o procedimento pendente in Italia)
- Chi teme il rischio di doppio processo dovrebbe produrre elementi certi di una sentenza definitiva italiana o della pendenza di un procedimento in Italia, oppure sollevare l'obiezione direttamente dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente dopo la consegna
- In caso di più mandati di arresto nei confronti della stessa persona conviene esaminare le date, la descrizione degli illeciti e la possibilità di riunione o coordinamento processuale nello Stato richiedente; in mancanza di una pronuncia definitiva la consegna rimane generalmente possibile
- Ricorsi manifestamente infondati nelle materie di estradizione/mandato di arresto europeo possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza della doglianza prima di proporre impugnazioni
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